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Con la circolare n. 53/e del 03/10/07, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità operative in merito alla compilazione dell’elenco clienti e fornitori relativo all’anno 2006.
Di seguito si riepilogano tali disposizioni, rimandando alla lettura della stessa circolare, disponibile sul sito all’indirizzo:
www.gbsoftware.it/Comunicazione-Elenco-Clienti-Fornitori/Elenco-Clienti-Fornitori-software.asp |
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| Nella comunicazione relativa ai clienti, devono essere indicati i riferimenti dei soggetti (titolari di partita IVA e consumatori finali) nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione relativamente ad operazioni imponibili, non imponibili o esenti. |
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| Da includere nell’elenco clienti 2006: |
Vanno comprese nell’elenco, le fatture emesse nell’anno 2006, con riferimento a:
- fatture con data di emissione 2006;
- le note di variazione con data di emissione 2006;
(fa fede quindi la data della emissione dellla fattura. Non va tenuta perciò presente la data della effettiva registrazione o quella in cui l’imposta diventa esigibile);
- cessione di beni usati e operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo: (riportandole nel campo riservato all’“importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura”);
- cessioni di beni usati con il regime del margine;
- triangolazioni nazionali (rientranti nell’articolo 8, lett. a);
- triangolazioni comunitarie (di cui all’articolo 58 D.L. 331/93);
- esportazioni indirette di cui all’articolo 8, lett. c, (effettuate nei confronti di esportatori abituali).(le fatture indicate ai punti 5), 6) e 7), sono considerate operazioni interne assimilate alle esportazioni ai soli fini del trattamento non imponibile IVA);
- Reverse charge: il cedente deve riportare la fattura nel campo delle “operazioni imponibili”, senza però indicare l’imposta.
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Fatture con particolarità: |
Le seguenti tipologie di fatture,
- emesse dagli autotrasportatori (che prevedono l’annotazione al trimestre successivo);
- ad esigibilità differita emesse nei confronti di enti pubblici (che prevedono la registrazione al momento della riscossione).
vanno riportate nell’elenco in base, alla data di emissione della fattura, non influendo la data di registrazione. |
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Esoneri nella compilazione dell’elenco clienti per gli anni 2006 e 2007: |
Per gli anni 2006 e 2007, non c'è l'obbligo di riportare nella seconda parte dell'elenco (...riferite ad anni precedenti), le note di variazione emesse nell’anno, ma riferite ad anni precedenti.
Tale obbligo decorre invece dall’elenco relativo all’anno 2008 da presentare nell’aprile 2009. |
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Non devono essere inserite nell’elenco clienti: |
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- le cessioni intracomunitarie di beni e servizi;
- le esportazioni di cui all’articolo 8, c. 1, lettere a) e b) DPR 633/72 (cioè, le cessioni all’esportazione diretta e le cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente).
- le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano;
- le operazioni attive con la Repubblica di San Marino;
- le operazioni effettuate nei confronti di clienti di cui potrebbero non essere noti gli elementi richiesti, in quanto inesistenti o codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi (ad esempio, sono escluse dall’elenco i clienti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fiscale italiana);
- le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini IVA, quali quelle fuori campo iva;
- le fatture per operazioni di cui all’art. 74, comma 2, DPR 633/72 (cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, etc.);
- le fatture per operazioni fuori campo IVA.
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Per quanto riguarda la compilazione dell’elenco clienti per gli anni 2006 e 2007, è confermata una semplificazione dell’adempimento. In particolare:
- l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva;
- è possibile indicare la sola partita IVA dei clienti, (facoltativo e pertanto si consiglia di non indicare, il codice fiscale);
- è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
- sono escluse le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: si tratta, ad esempio, di fatture nell’ambito di una nuova attività o di attività marginale da parte di soggetti che applicano gli articoli 13 e 14 L. 388/2000;
- sono escluse le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 DPR 633/72.
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Fatture da includere nell’elenco fornitori 2006: |
Vanno comprese nell’elenco le fatture emesse dal fornitori:
- con data di emissione 2006;
(fa fede la data di emissione indicata dal fornitore nella fattura e non va tenuta percio’ presente la data della effettiva registrazione o quella in cui l’imposta diventa esigibile.).
- acquisti effettuati da soggetti con regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione);
(nel campo riservato all’ “importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell’imposta afferente”, vanno incluse le operazioni documentate con fatture di acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell’imponibile e dell’imposta, sono state registrate senza la separata indicazione dei due importi).
- triangolazioni nazionali (rientranti nell’articolo 8, lett. a);
- triangolazioni comunitarie (di cui all’articolo 58 D.L. 331/93);
- esportazioni indirette di cui all’articolo 8, lett. c, (effettuate nei confronti di esportatori abituali);
- Reverse charge: il cessionario deve indicare la fattura nel campo “operazioni imponibili”, con la indicazione dell’imposta.
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Non devono essere inserite nell’elenco fornitori: |
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- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- le importazioni di cui all’articolo 68 e ss. DPR 633/72;
- le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano;
- le operazioni passive con la Repubblica di San Marino;
- le operazioni di acquisto di beni di provenienza comunitaria per i quali il fornitore abbia applicato il regime del margine.
- l’acquisto da privati: escluse in quanto manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all’articolo 1 DPR 633/72 (requisito oggettivo, soggettivo, territoriale);
- gli acquisti dai minimi in franchigia: per le quali esiste un espresso esonero di certificazione, nonché le operazioni che, pur essendo documentate con fatture, sono considerate fuori campo IVA;
- acquisto da enti non commerciali nell’esercizio di attività istituzionali;
- acquisto effettuate nei confronti di un soggetto non residente senza stabile organizzazione, o che non si sia identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale: ciò in quanto mancano gli elementi identificativi del fornitore non residente (codice fiscale o partita IVA).
- le fatture relative ad operazioni di autoconsumo o i passaggi interni tra rami di azienda.
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Per quanto riguarda, in particolare, gli anni 2006 e 2007, è confermata una semplificazione dell’adempimento. In particolare:
- è possibile indicare la sola partita IVA dei fornitori (il codice fiscale e’ facoltativo e pertanto si consiglia di non indicarlo);
- è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
- sono escluse le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: si tratta, ad esempio, di fatture nell’ambito di una nuova attività o di attività marginale da parte di soggetti che applicano gli articoli 13 e 14 L. 388/2000.
L’applicazione Ecf 06, prevede la gestione degli adempimenti sopra illustrati, compresa la produzione del file telematico da inviare alla Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
Gbsoftware srl
Guido Bagiacchi |
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