Alberghi e ristoranti, detrazioni Iva con fattura alla mano - Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008.


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Alberghi e ristoranti, detrazioni Iva con fattura alla mano - Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Giulia Marconi e Laura Mingioni - aggiornato il 05/09/2008
N° doc. 9532
 05 09 2008  - Edizione delle 17:00  
 
Circolare n. 53/E del 5 settembre 2008

Alberghi e ristoranti, detrazioni Iva con fattura alla mano

Il documento di spesa va espressamente richiesto Deducibili al 75% anche le spese di rappresentanza
 
Per poter usufruire della detrazione integrale dell’Iva pagata sui servizi alberghieri e di ristorazione, è indispensabile farsi rilasciare la fattura, obbligatoria, per queste prestazioni, soltanto se espressamente richiesta dal cliente. La stessa, poi, deve risultare sempre intestata anche al committente del servizio, pur quando a fruirne è un soggetto diverso (ad esempio, il dipendente in trasferta o quando il cliente anticipa le spese per il professionista).
È una delle precisazioni contenute nella
circolare n. 53/E del 5 settembre, con la quale l’agenzia delle Entrate illustra le novità contenute nel Dl 112/2008 (articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater) in materia di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande.

Dal 1° settembre, dunque, è detraibile l’Iva su tali servizi, se inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto. La modifica non riguarda i costi per vitto e alloggio quando sono qualificati come spese di rappresentanza, che, pertanto, continuano ad essere indetraibili (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h, del Dpr 633/1972).

Sul versante delle imposte sul reddito, invece, la manovra d’estate ha introdotto un limite alla deducibilità delle stesse spese, con decorrenza, però, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (anche se bisognerà tener conto del minor costo deducibile già in sede di determinazione dell’acconto 2009). La soglia è stata fissata al 75% dei costi sostenuti e riguarda - precisa la circolare - anche i casi in cui essi si configurano come spese di rappresentanza.

Lavoro autonomo. In linea generale, pertanto, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande inerenti all’attività artistica o professionale sono deducibili nella misura del 75% e, comunque, per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno; nel caso delle spese di rappresentanza, invece, il limite teorico del 75% deve rispettare il tetto dell’1% dei compensi conseguiti nel periodo di imposta.
La soglia del 75% riguarda anche le spese di ristorazione e alberghiere sostenute in occasione di convegni e congressi, per le quali era già prevista una deducibilità ridotta al 50%; ora sarà deducibile la metà del 75 per cento.
Le nuove disposizioni non si applicano alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (interamente deducibili), e a quelle per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi (deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, limite elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero).

Impresa. Tetto del 75% anche alla deducibilità dei costi (ovviamente, se inerenti) per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito del reddito d’impresa. Analogamente a quanto visto per i lavoratori autonomi, la limitazione opera anche in relazione alle spese qualificabili come costi di rappresentanza e non riguarda le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate da dipendenti e co.co.co.
 
Giulia Marconi e Laura Mingioni
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