Ancora 10 giorni all appuntamento natalizio con l acconto Iva.


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Ancora 10 giorni all appuntamento natalizio con l acconto Iva.
Autore: Fisco Oggi - Anna Maria Badiali - aggiornato il 19/12/2008
N° doc. 10337

Ancora 10 giorni all'appuntamento natalizio con l'acconto Iva

Il calcolo può essere effettuato applicando tre diverse metodologie e utilizzando la più conveniente
Ultimi giorni per la corsa agli acquisti natalizi, ma anche per regolarizzare l’acconto Iva 2008. I contribuenti mensili e trimestrali, tenuti alla liquidazione e al versamento dell’imposta, hanno tempo, infatti, fino al prossimo 29 dicembre (la scadenza ordinaria del 27 cade di sabato) per assolvere l’adempimento fiscale previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 405/1990. L’importo dovuto viene calcolato sulla base dell’acconto e del saldo versati in occasione delle liquidazioni dell’imposta relative all’anno 2007.
Soggetti interessati
Sono chiamati all’obbligo di versamento i titolari di partita Iva attivi ai fini dell’imposta nel 2007 e nel 2008 e in posizione debitoria nell’anno precedente (con riferimento al mese di dicembre per i mensili o al quarto trimestre 2007 per i trimestrali) e debitoria per l’anno in corso. 
Sono esclusi tutti coloro che:
·        hanno iniziato l’attività nel corso del 2008
·        hanno cessato l’attività nel 2008 (entro il 30 novembre 2008 per i mensili ed entro il 30 settembre per i trimestrali)
·        risultano a credito nel mese di dicembre (i mensili) o nell’ultimo trimestre dell’anno precedente (i trimestrali)
·        sono a credito nei medesimi periodi di imposta dell’anno per il quale si deve calcolare l’acconto (2008)
·        risultano a debito dalle liquidazioni periodiche presentate a dicembre o nel quarto trimestre del 2007 e a credito rispetto agli stessi periodi del 2008
·        hanno effettuato soltanto operazioni esenti e/o non imponibili.
Inoltre, non pagano l’acconto:
·        gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, o entro il 30 settembre se trimestrali
·        le società estinte per fusione o incorporazione.
Dispensate anche alcune categorie di contribuenti che godono di regimi speciali come ad esempio:
·        gli agricoltori in regime semplificato
·        i soggetti che esercitano nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo
·        le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario.
L’anticipo, infine, non va corrisposto se di importo inferiore a 117,36 euro.
Metodologie e determinazione dell’importo
In via generale, il quantum dovuto si calcola in base alle liquidazioni periodiche di chiusura e ai versamenti effettuati per lo stesso periodo nell’anno precedente.
Tuttavia, la disciplina consente di applicare tre diversi metodi di calcolo e di scegliere quello meno oneroso:
·        storico
·        previsionale
·        analitico.
Il metodo storico prende in considerazione situazioni precorse e più specificatamente il debito tributario relativo all’annualità precedente. L’acconto è infatti pari all’88% dell’intera imposta dovuta a chiusura della contabilità Iva riferita agli stessi periodi dell’anno passato.
In sintesi, tale percentuale si applica al debito d’imposta (acconto + saldo) risultante:
·        dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2007, per i contribuenti mensili
·        dalla dichiarazione annuale Iva per il 2007, per i contribuenti trimestrali ordinari
·        dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2007, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Il metodo previsionale, a differenza di quello appena descritto, non determina l’ammontare dell’acconto partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, consente al contribuente di pagare sulla base di una stima del debito tributario, che secondo lui risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2008 o con la dichiarazione annuale.
È su una somma presunta, quindi, che si applica l’88%, fondata su un’ipotesi di attività svolta fino al 31 dicembre 2008.
Il metodo analitico, terza soluzione consentita, prende in esame soltanto l’imposta realmente dovuta a seguito di operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione, fino al 20 dicembre dell’anno in corso. I periodi interessati sono quindi:
·        1° dicembre - 20 dicembre 2008 per i contribuenti mensili
·        1° ottobre - 20 dicembre 2008 per i trimestrali.
Chi adotta questa metodologia paga un acconto pari al 100% dell’Iva dovuta.
Modalità di versamento
L’acconto, che non può essere rateizzato, ma può essere oggetto di compensazione, va versato, con modalità telematiche, servendosi del modello F24. I codici tributo sono:
·        6013 per i soggetti mensili
·        6035 per i soggetti trimestrali.
È utile ricordare ai contribuenti trimestrali che l’anticipo di imposta non è soggetto alla maggiorazione dell’1% a titolo di interesse come previsto invece per le liquidazioni periodiche.

Anna Maria Badiali - pubblicato il 19/12/2008
 
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