CUPE entro il 28 febbraio 2009 - Provvedimento del 18 novembre 2008.


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CUPE entro il 28 febbraio 2009 - Provvedimento del 18 novembre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Sonia Angeli - aggiornato il 18/11/2008
N° doc. 10208
18 11 2008 - Edizione delle 17:30  
 
Provvedimento del 18 novembre 2008

CUPE entro il 28 febbraio 2009

Approvato il modello per la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nel 2008
 
Deve essere rilasciata, entro il 28 febbraio 2009, ai contribuenti residenti nel territorio dello Stato, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati in qualunque forma corrisposti nel corso del 2008. Oggi, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento di approvazione del modello Cupe 2009 con le relative istruzioni. Nel nuovo schema sono stati inseriti appositi campi per l'indicazione dell'importo dei dividendi e dei proventi equiparati percepiti quest'anno in relazione agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tra le novità di maggior rilievo del modello, si segnala la rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze, in attuazione delle disposizioni del decreto 2 aprile 2008 del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sul modello devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali relativi al soggetto emittente e quelli relativi al percettore degli utili e dei proventi, nonché, nella IV sezione, tutti i dati relativi alle somme corrisposte che, secondo le nuove disposizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo, da indicare nel 730 o in Unico, nella misura del 49,72 per cento.

Il modello Cupe compete a tutti i percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, che siano o meno residenti in Italia, compresi quelli corrisposti in occasione di distribuzione delle riserve di capitale. Va inoltre rilasciato ai percettori di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti, riqualificati come utili.

Nel caso in cui allo stesso soggetto devono essere certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche se soggetti ad aliquote diverse, devono essere rilasciati modelli distinti.

Il modello Cupe, invece, non riguarda gli utili e i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Inoltre, non sussiste obbligo di rilascio della certificazione in caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio. Può però essere rilasciato a soggetti che non sono residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, dal Paese di residenza, il credito d'imposta pari a quanto già versato in Italia.

Il certificato Cupe è rilasciato da:
  • società ed enti emittenti (indicati nell'articolo 73 del Tuir)
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • imprese di investimento e agenti di cambio
  • ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli
  • gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 del Tuir.

 

 
Sonia Angeli
 
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