Nuova Irap, illuminata la corsia ai 'no Ires' - Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008.


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Nuova Irap, illuminata la corsia ai 'no Ires' - Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Carola Cerbini - aggiornato il 30/10/2008
N° doc. 9871
30 10 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008

Nuova Irap, illuminata la corsia ai "no Ires"

Le regole di determinazione della base imponibile per i soggetti Irpef
 
Per le società di persone e le imprese individuali i componenti rilevanti ai fini dell'Irap, diversamente da quanto avviene per i soggetti Ires, si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dettate per il reddito d'impresa.
E' un altro dei chiarimenti arrivati dall'agenzia delle Entrate con la
circolare n. 60/E del 28 ottobre.

Dalla regola generale, il documento di prassi è passato poi alla descrizione del trattamento fiscale delle componenti positive e negative rilevanti ai fini del tributo, fornendo specifiche precisazioni in merito ad alcune voci che necessitavano di apposita interpretazione.
Più esattamente, relativamente ai corretti criteri di determinazione del valore della produzione valevoli per i soggetti Irpef, l'Amministrazione finanziaria, in linea con quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha chiarito che la base imponibile, ai fini del calcolo in questione, è data dalla differenza tra:
  • la somma delle seguenti componenti positive
    • ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere
      • a) ricavi derivanti dalle cessioni di beni
      • b) ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi
      • f) indennità conseguite a titolo di risarcimento anche assicurativo
      • g) contributi in denaro o in natura spettanti in base a contratto
    • contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili
    • variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir
  • e la somma delle seguenti componenti negative
    • costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
    • costi per servizi
    • ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

In particolare, per le componenti positive, l'Agenzia ha chiarito che nella voce relativa ai "contributi erogati in base a norma di legge" devono essere ricompresi sia i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera h), sia le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir.
Sono, in ogni caso, escluse dalla formazione della base imponibile Irap le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni di cessione di beni strumentali e beni-patrimonio.

Per quanto concerne, invece, le voci di costo, i tecnici delle Entrate hanno specificato che tali componenti, ad eccezione dei costi per servizi la cui corretta modalità di deduzione ai fini del calcolo dell'Irap deriva dalle regole dettate dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, sono individuate utilizzando i principi contabili applicabili in base alle norme civilistiche.

Particolare attenzione meritano, inoltre, le considerazioni relative ai costi per gli ammortamenti dei beni strumentali immateriali.
Sul punto, infatti, è stato chiarito che in questa categoria di beni devono essere comprese tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento.

Nella circolare è stato, infine, specificato che non sono dedotti in sede di calcolo della base imponibile Irap i seguenti componenti di reddito:

  • le spese per il personale dipendente e assimilato
  • i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
  • gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) dell'articolo 49, comma 2, del Tuir
  • le perdite su crediti
  • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto
  • l'imposta comunale sugli immobili (Ici).

     

 
Carola Cerbini
 
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