Reddito d impresa, beneficenza deducibile - Risoluzione n. 401/E del 24 ottobre 2008.


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Reddito d impresa, beneficenza deducibile - Risoluzione n. 401/E del 24 ottobre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Patrizia De Juliis - aggiornato il 24/10/2008
N° doc. 9823
24 10 2008 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 401/E del 24 ottobre 2008

Reddito d'impresa, "beneficenza" deducibile

Sì all'agevolazione fiscale se la Onlus destinataria delle somme le devolve a un'iniziativa di solidarietà
 
Sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali effettuate da una società a favore di una Onlus e destinate, da quest'ultima, a un fondo speciale di solidarietà. L'elargizione di queste risorse, dirette a soddisfare i bisogni alimentari, energetici e sanitari di persone disagiate, è infatti riconducibile tra le attività di beneficenza proprie delle organizzazioni senza scopo di lucro. Ciò permette di dedurre le somme erogate.
Questo il parere fornito dall'agenzia delle Entrate, con
risoluzione n. 401/E del 24 ottobre, a una società che intende erogare delle somme a favore di un'associazione no profit.

Secondo i tecnici del Fisco, per fruire della deducibilità dal reddito d'impresa delle "erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus" (articolo 100, comma 2, lett. h), del Tuir), è necessario che il beneficiario delle somme abbia la qualifica di Onlus. Quest'ultima è sicuramente accordata alle organizzazioni che operano nel settore della beneficenza, come previsto dal decreto che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento di associazione non profit (articolo 10, lettera a), Dlgs 460/1997).

L'Agenzia ricorda inoltre che, come chiarito dalla risoluzione 292/2002, il concetto di beneficenza, comprensivo sicuramente delle erogazioni destinate alle persone indigenti, include anche le prestazioni in denaro o in natura a favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o degli enti che operano direttamente a favore di costoro.

Nel caso in esame, le erogazioni che l'organizzazione riceverà dalla società istante, saranno destinate al Fondo speciale istituito col decreto legge 112/2008 ("manovra d'estate") a favore di cittadini bisognosi e, pertanto, possono rientrare nell'attività di beneficenza, che qualifica un ente come "Onlus".
Dette somme saranno deducibili dal reddito d'impresa, come previsto dal citato articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir.

 
Patrizia De Juliis
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