Soggetti minori , come calcolare l Irap - Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008.


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Soggetti minori , come calcolare l Irap - Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Domenico Buono e Carola Cerbini - aggiornato il 28/10/2008
N° doc. 9864
28 10 2008 - Edizione delle 16:30  
 
Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008

Soggetti "minori", come calcolare l'Irap

Le istruzioni dell'Agenzia sulle nuove modalità di determinazione della base imponibile
 
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 60/E del 28 ottobre, è intervenuta sulle nuove regole di determinazione della base imponibile ai fini dell'Irap che, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, si applicano ai contribuenti imprese individuali e società di persone.

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2008, le società di persone e le imprese individuali sono state escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 5 del Dlgs 446/1997, rubricato "Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)" e, conseguentemente, inserite nell'ambito applicativo del nuovo articolo 5-bis, rubricato "Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali". L'articolo 5-bis in esame, è strutturato in due commi:
  • nel primo sono disciplinate le regole generali di determinazione della base imponibile Irap che le società di persone e le imprese individuali sono tenute ad adottare, quale regime "naturale"
  • il secondo comma contiene una deroga (opzionale) alle regole proprie contenute nello stesso articolo 5-bis, che il legislatore ha concesso, esclusivamente, a favore dei contribuenti che operano in regime di contabilità ordinaria.

Secondo le regole generali i componenti positivi e negativi assumono rilievo, ai fini Irap, in base ai principi di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi.
Tuttavia, qualora il regime contabile dei contribuenti in esame sia quello ordinario, gli stessi possono scegliere tra due criteri di determinazione della base imponibile Irap (cioè quello proprio contenuto nello stesso articolo 5-bis del Dlgs 446/1997, basato sui dati fiscali), ovvero - in alternativa - quello proprio delle società di capitali e degli enti commerciali di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, basato sul principio secondo cui i componenti positivi e negativi assumono rilievo facendo riferimento a criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati.

In altre parole, in alternativa al metodo "fiscale" di determinazione della base imponibile Irap tali soggetti - avvalendosi dello strumento dell'opzione - possono utilizzare il metodo di derivazione dalle risultanze di bilancio, così come stabilito per i soggetti Ires.
Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove regole, la circolare ha operato una importante precisazione riguardo ai soggetti non residenti.
È stato, infatti, chiarito che per le società di persone il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato risulta quale elemento imprescindibile per poter rientrare nella disciplina in oggetto.
Diversamente, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa a nulla rileva il requisito della residenza quale condizione per accedere alle regole medesime.

 
Domenico Buono e Carola Cerbini
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