Un bonus di peso per gli autotrasportatori - Provvedimento del direttore delle Entrate dell 8 ottobre 2008.


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Un bonus di peso per gli autotrasportatori - Provvedimento del direttore delle Entrate dell 8 ottobre 2008.
Autore: Fisco Oggi - Katia Caruso - aggiornato il 09/10/2008
N° doc. 9914
 09 10 2008  - Edizione delle 15:00  
 
Provvedimento del direttore delle Entrate dell'8 ottobre 2008

Un bonus di "peso" per gli autotrasportatori

La misura del credito d'imposta, 35 o 70% della tassa automobilistica, dipende dalla massa del veicolo
 
Prende forma il bonus in favore degli autotrasportatori disposto dalla manovra d'estate. E' di ieri il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate con cui sono state fornite le indicazioni per l'attuazione del comma 26 dell'articolo 83-bis del decreto legge 112/2008. L'agevolazione, che si inserisce nell'ambito delle misure fiscali previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, consiste nella concessione di un credito d'imposta pari a una quota parte dell'importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2008 per ogni veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per l'esercizio della predetta attività.

La misura del credito spettante è definita applicando alla tassa automobilistica pagata per il 2008 le seguenti percentuali:
  • 35% per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
  • 70% per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

Il credito d'imposta, che può essere usato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24,

  • non è rimborsabile
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

Il bonus è fruibile nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento Ce n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore, che stabilisce, per il settore del trasporto su strada, un limite complessivo di 100mila euro a favore della medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.
A tal fine è richiesto che l'impresa beneficiaria predisponga un'apposita autodichiarazione in cui attesti il rispetto del limite. Il documento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta degli uffici in occasione dei controlli.

Infine, quale adempimento a carico dei soggetti beneficiari, è previsto l'obbligo di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui esso matura e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

 
Katia Caruso
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