Il Quadro “VH – Liquidazioni periodiche”, richiede la indicazione delle liquidazioni periodiche per tutte le attivita’.
I righi da VH1 a VH12 devono essere compilati da tutti i contribuenti, per l’indicazione dei dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite, comprese le società che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dall’articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l’indicazione dei crediti e/o dei debiti trasferiti al gruppo durante l’anno d’imposta. Per quanto riguarda la compilazione del rigo VH12, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione comprendendo l’ammontare dell’acconto eventualmente versato.L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d’imposta previsti da particolari disposizioni nonché dei crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio, utilizzati in conto versamenti periodici.
Nell’ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, (vedi istruzioni al rigo VO2), l’IVA così determinata deve essere maggiorata degli interessi dell’1%.I contribuenti con liquidazioni mensili devono compilare i righi da VH1 a VH12, corrispondenti ai 12 mesi dell’anno.
Qualora:
- l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.- l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
La sezione è prevista per l’indicazione dei versamenti effettuati utilizzando il modello F24 IVA immatricolazione auto UE, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007. Il citato provvedimento è stato emanato al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che introducono specifiche modalità di versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
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