Art. 2422 - Diritto d ispezione dei libri sociali (Codice civile Libro 5° Società)


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Art. 2422 - Diritto d ispezione dei libri sociali (Codice civile Libro 5° Società)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 19/10/2011
N° doc. 7304
Codice civile del 16 marzo 1942

Approvazione del testo del codice civile.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 2422 - Diritto d'ispezione dei libri sociali.

In vigore dal 19 aprile 1942

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo. (1)

(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.


 
 
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