Art. 2716 - Mancanza dell atto originale o di copia depositata.

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Art. 2716 - Mancanza dell atto originale o di copia depositata.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11125
Art. 2716
 
Titolo: Mancanza dell'atto originale o di copia depositata.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un    pubblico   depositario,   le   copie   spedite   in   conformita' dell'articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso   un   pubblico   depositario   quando   manca   l'originale, presentano cancellature,    abrasioni,    intercalazioni   o   altri   difetti esteriori, e' rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. In mancanza dell'originale scrittura privata le copie di essa spedite in conformita' dell'articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni,   intercalazioni   o   altri difetti esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticita' dell'originale mancante.
 
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