Art. 2716 - Mancanza dell atto originale o di copia depositata.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Art. 2716 - Mancanza dell atto originale o di copia depositata.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11125
Art. 2716
 
Titolo: Mancanza dell'atto originale o di copia depositata.
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un    pubblico   depositario,   le   copie   spedite   in   conformita' dell'articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso   un   pubblico   depositario   quando   manca   l'originale, presentano cancellature,    abrasioni,    intercalazioni   o   altri   difetti esteriori, e' rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. In mancanza dell'originale scrittura privata le copie di essa spedite in conformita' dell'articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni,   intercalazioni   o   altri difetti esteriori, e' rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticita' dell'originale mancante.
 
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware