Art. 2718
Titolo: Valore probatorio di copie parziali.
Testo: in vigore dal 19/04/1942
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.