Art. 2725 - Atti per i quali e richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.


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Art. 2725 - Atti per i quali e richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
Autore: GbSoftware - aggiornato il 11/06/2009
N° doc. 11134
Art. 2725
 
Titolo: Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
 
 
Testo: in vigore dal 19/04/1942
 
Quando secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.
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