Cinque per mille: in Gazzetta, Dpcm con le regole per il 2009


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Cinque per mille: in Gazzetta, Dpcm con le regole per il 2009
Autore: Fisco Oggi - Lilia Chini - aggiornato il 12/06/2009
N° doc. 11151

Cinque per mille: in Gazzetta, Dpcm con le regole per il 2009

Ammessi al riparto associazioni di volontariato, Onlus, enti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive e Comuni
Individuazione della platea dei soggetti ammessi al 5 per mille, tempistiche e modalità per l'inserimento negli appositi elenchi, procedure di riparto delle somme, modalità e termini per il recupero degli importi indebitamente percepiti.
Sono i contenuti del
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2009 recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno.
Per l'anno 2009 il cinque per mille dell'Irpef sarà destinato alle seguenti finalità, secondo le scelte operate dai contribuenti attraverso le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2008:

  • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997

  • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

  • sostegno della ricerca sanitaria

  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge.


Il decreto individua per ognuna delle categorie la tempistica di presentazione delle domande. L'agenzia delle Entrate, l'11 maggio scorso, ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi definitivi dei 38.261 soggetti iscritti nei quattro elenchi, a cui vanno aggiunti gli 8.100 Comuni.
Per quanto riguarda gli enti di volontariato e le associazioni dilettantistiche inseriti nei rispettivi elenchi, va ricordato che il 30 giugno è l'ultimo giorno utile per inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, redatta dal legale rappresentante di cui va allegata fotocopia del documento di identità: i primi dovranno inviarla con raccomandata a/r alla direzione regionale dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, le associazioni sportive provvederanno a recapitare la stessa dichiarazione all'ufficio del Coni competente territorialmente.
L'agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2009, procederà ai controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chi non risulterà in possesso dei requisiti necessari verrà escluso dal riparto con provvedimento formale. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 31 marzo 2010, stessa data entro la quale verrà pubblicato l'elenco dei soggetti esclusi.
Il Dpcm prevede anche la possibilità di inserire il medesimo nominativo in più elenchi a condizione che l'ente sia in possesso di tutti i requisiti previsti per ciascuna collocazione: in questo caso i nominativi presenti in più di un elenco partecipano al riparto della quota del cinque per mille nella misura in cui sono state effettuate le scelte da parte dei contribuenti.
La scelta della destinazione del cinque per mille viene effettuata, in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello Cud 2009, il modello 730/1 redditi 2008, il modello Unico persone fisiche 2009 o, da parte di chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, usando la scheda inserita in Unico PF. Il contribuente appone la propria firma in uno dei cinque riquadri, esprimendo una sola scelta di destinazione, poiché la presenza di firme in più riquadri rende nulle le scelte effettuate. Nel riquadro corrispondente alla scelta si può inserire anche il codice fiscale dello specifico ente destinatario della quota. Nel caso di errore di inserimento del codice fiscale corrispondente a un beneficiario appartenente a una categoria diversa, le somme saranno destinate all'ente individuato dal codice fiscale.
Per quanto riguarda il riparto del cinque per mille, il Dpcm specifica che, oltre alle somme direttamente destinate dai contribuenti ai singoli enti, laddove non sia stato indicato alcun codice fiscale, o sia stato inserito un codice errato o riferibile a soggetti non collocati in alcun elenco, le somme destinate con l'apposizione della firma nei singoli riparti individuanti le diverse finalità, verranno ripartite nell'ambito delle medesime finalità in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi. Per i Comuni, la composizione del riparto deriva direttamente dalla residenza del contribuente che ha apposto la firma nella specifica casella.
L'agenzia delle Entrate trasmetterà al ministero dell'Economia e delle Finanze i dati necessari per stabilire, sulla base degli incassi relativi all'Irpef 2008, gli importi destinati a ciascuno dei soggetti per i quali è stata effettuata una valida destinazione.
I destinatari delle somme, entro un anno dalla loro ricezione, hanno l'obbligo di redigere apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, da cui risulti in modo chiaro e trasparente la loro destinazione. Rendiconti e relazioni devono essere trasmessi, nei successivi 30 giorni, all'amministrazione competente per l'erogazione delle somme. Gli enti che hanno ricevuto contributi inferiori a 20mila euro sono esonerati dall'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno e conservare per dieci anni.
Infine il Dpcm fissa le modalità e i termini per il recupero delle somme, indicando i casi in cui deve avvenire:

  • l'erogazione delle somme è avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali

  • le somme erogate non sono state oggetto di rendicontazione

  • gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20mila euro non inviano il rendiconto e la relazione

  • a seguito di controlli, l'ente beneficiario non risulta in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio

  • gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20mila euro non ottemperano alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

In tutti questi casi, al beneficiario verrà notificato, da parte del ministero competente, un provvedimento di contestazione che prevede il termine massimo di 60 giorni per restituire gli importi indebitamente percepiti, rivalutati secondo gli indici Istat e maggiorati degli interessi legali.


Lilia Chini - pubblicato il 12/06/2009

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