Fondi comuni d investimento, senza Iva la gestione essenziale


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Fondi comuni d investimento, senza Iva la gestione essenziale
Autore: Fisco Oggi - Angelo Spina - aggiornato il 28/08/2009
N° doc. 11273

Fondi comuni d’investimento, senza Iva la gestione “essenziale”

L'esenzione non si applica, invece, alle autonome prestazioni di servizi, oggetto di distinto addebito
I fondi comuni di investimento
Un fondo comune di investimento costituisce un “patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote” (articolo 1, comma 1, lettera j), Dlgs 58/1998).
I fondi comuni di investimento sono, dunque, istituti di intermediazione finanziaria, facenti parte della più ampia categoria degli Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio), che impiegano in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, eccetera) mezzi monetari raccolti presso il pubblico.
Il patrimonio dei fondi, gestito da soggetti autorizzati (le Sgr – società di gestione del risparmio), è rappresentato da quote che conferiscono al possessore il diritto a partecipare agli utili eventualmente conseguiti dai fondi medesimi.
Prestazioni di servizi nella gestione dei Fondi
All’interno del sistema bancario è sempre più diffusa la stipula di accordi in forza dei quali una società, di regola una Sgr, si obbliga a effettuare, a favore di altro soggetto, ma in piena autonomia organizzativa e attraverso proprie strutture e qualificato personale, prestazioni di servizi connessi alla gestione collettiva del risparmio.
Tali prestazioni riguardano, di solito, la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo riguardanti la gestione di un fondo comune di investimento, che possono avere a oggetto, oltre agli aspetti legali legati alla fase di istituzione e costituzione del fondo e alla sua presentazione ai potenziali sottoscrittori, anche:
  • il monitoraggio delle operazioni relative a strumenti finanziari, depositi, conti correnti, pagamenti, giroconti
  • l’invio di istruzioni di settlement alla banca depositaria (nonché cura di eventuali pendings e claims) relative a strumenti finanziari, depositi, conti correnti, pagamenti, giroconti
  • la contabilizzazione di operazioni su strumenti finanziari, depositi, conti correnti, pagamenti, giroconti
  • la valorizzazione dei portafogli a prezzo di mercato
  • l’informativa relativa alla correttezza delle operazioni eseguite dalla banca depositaria su strumenti finanziari, conti correnti e sui conti titoli dei portafogli gestiti
  • le segnalazioni di vigilanza
  • la tenuta dei libri contabili
  • la predisposizione di relazioni e rendiconti periodici
  • la predisposizione degli adempimenti fiscali
  • il calcolo del valore delle quote
  • la gestione dei sottoscrittori.
Il rapporto con l’Iva
La gestione dei fondi comuni di investimento rientra tra le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (articolo 10, comma 1, numero 1, Dpr 633/1972). E ciò anche in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 13 della VI direttiva Cee. Resta tuttavia da chiarire se il regime di esenzione debba considerarsi implicitamente esteso anche alle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei fondi.
Un interessante contributo al dibattito è stato di recente assicurato dalla giurisprudenza proveniente dalla Corte di giustizia Ue. Come si legge nella sentenza del 4 maggio 2006, “per essere considerate operazioni esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lettera d), n. 6, della VI Direttiva, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio”. La Corte ha dunque inteso subordinare la spettanza dell’agevolazione ai soli servizi qualificabili come essenziali nella gestione dei fondi, escludendo, a titolo esemplificativo, “Le mere prestazioni materiali o tecniche, come la messa a disposizione di un sistema informatico” in quanto non riconducibili alle disposizioni contenute nella direttiva.
Nel recepire le indicazioni provenienti dalla sentenza Ue, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 75/2007, ha ribadito che “Le prestazioni rese da una società appartenente ad un gruppo bancario in favore di una banca committente, quindi soggetto esterno, aventi per oggetto la realizzazione di alcune fasi del processo produttivo costituente la gestione di un fondo comune di investimento, sono esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 1, D.P.R. 633/1972, in quanto assolvono a funzioni essenziali e specifiche della gestione del fondo nell'accezione individuata dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20/12/1985, n. 85/611”.
Nello specifico, quest’ultima fonte comunitaria qualifica come “essenziali” le funzioni connesse alla gestione degli investimenti nonché all’amministrazione e alla commercializzazione del fondo.
Naturalmente, qualora le attività rese siano qualificabili come autonome prestazioni di servizi oggetto di un distinto addebito, non risulterà applicabile il regime di esenzione.
Un caso pratico
I controlli sui rapporti intercorsi tra l’istituto di credito XY (committente) e la Alfa Sgr hanno evidenziato quanto segue.
In virtù di contratto stipulato il 27 novembre 2008, la Alfa Sgr si obbliga a:
a) fornire al committente servizi afferenti la gestione amministrativo-contabile di Oicr (nel caso in esame, di fondi comuni di investimento)
b) concedere in uso i propri pacchetti informatici al committente, e ciò allo scopo di consentire a quest’ultimo il monitoraggio e l’analisi della rischiosità di specifici prodotti finanziari offerti alla clientela.
Indipendentemente dalla natura del servizio reso, tutte le fatture emesse da Alfa nei confronti del committente non espongono alcun importo riferito all’imposta sul valore aggiunto, recando la dicitura “Esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72”.
Tuttavia, come osservato sia dalla Corte di giustizia Ue (sentenza 4 maggio 2006), sia dall’agenzia delle Entrate (circolare 75/2007), il regime agevolato, di cui al citato articolo 10, è legittimamente applicabile nelle sole ipotesi in cui le prestazioni rese presentino, rispetto alla gestione di un fondo comune di investimento, il carattere della “essenzialità”, e quindi, nel caso che occupa, ai servizi di cui al punto a). Non appare invece condivisibile il trattamento Iva riservato da Alfa Sgr alle operazioni descritte al punto b), rientrando queste ultime, attesa la loro “autonomia” rispetto a quelle connesse alla gestione dei fondi comuni di investimento, fra le operazioni imponibili.
 
Angelo Spina - pubblicato il 28/08/2009
Scarica il software
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware