Irap. Dalla Consulta alle Regioni: la base imponibile non si tocca


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Irap. Dalla Consulta alle Regioni: la base imponibile non si tocca
Autore: Fisco Oggi - Lilia Chini - aggiornato il 15/07/2009
N° doc. 11233

Irap. Dalla Consulta alle Regioni: la base imponibile non si tocca

All'esame dei giudici costituzionali una norma del Piemonte che aveva introdotto un'ulteriore deduzione
L'Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato (Dlgs 446/1997) è un tributo che "ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato", secondo quanto dettato dell'articolo 117 della Costituzione, e lo stesso intervento effettuato tramite la legge finanziaria per il 2008 in materia di federalismo fiscale, e la successiva legge delega 42/2009, non ne modifica sostanzialmente la disciplina poiché introduce tre diversi tipi di tributi regionali (propri, addizionali e propri derivati). I tributi propri derivati restano comunque imposte stabilite con legge statale sulle quali il potere regionale è limitato.
La sentenza della Corte costituzionale n. 216 depositata il 14 luglio prende avvio da un ricorso promosso dal presidente del Consiglio dei ministri in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Piemonte n. 12/2008 (legge finanziaria per l'anno 2008), che aveva stabilito l'esclusione dalla base imponibile per il calcolo dell'Irap i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa piemontese "10.000 alloggi per il 2012".
La Consulta. ha accolto le ragioni della presidenza del Consiglio, argomentate dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che la disposizione introdotta ha modificato, nella sostanza, la disciplina dell'Irap introducendo un'ulteriore ipotesi di deduzione non prevista dalla normativa istitutiva dell'imposta, in quanto non ci sono disposizioni che consentano un intervento da parte delle regioni in tale ambito.
Ancora a sostegno delle proprie posizioni, l'Avvocatura ha rappresentato quanto ampiamente descritto dalla giurisprudenza costituzionale secondo la quale i tributi sui quali le Regioni hanno ampia potestà di intervento, previsti dall'articolo 119 della Costituzione, sono quelli stabiliti con legge regionale, mentre lo stesso tipo di intervento non è possibile sui tributi istituiti con legge dello Stato, anche nel caso in cui il loro gettito vada alle Regioni; in tal senso, la Corte si è già espressa con precedenti sentenze (cfr sentenze 155/2006; 431, 381 e 143 del 2004; 297 e 296 del 2003).
Nelle motivazioni della sentenza si può inoltre ritrovare anche un richiamo al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione che viene violato dalla norma piemontese in quanto produce un ingiustificato privilegio per i cittadini della regione.
Ma anche le disposizioni introdotte in materia di federalismo fiscale dalla Finanziaria 2008, in base alle quali l'Irap "assume natura di tributo proprio della Regione" e - a partire dal 2010 - sarà "istituita con legge regionale", non modificano la disciplina dell'Irap che rimane statale. Di conseguenza, le regioni potranno operare attraverso la modifica della aliquota, delle detrazioni e delle deduzioni, ma continueranno a non poter modificare la base imponibile del tributo.
In conclusione, la Corte costituzionale ha bocciato la disposizione della Regione Piemonte sostenendo che quest'ultima, modificando la base imponibile dell'Irap, interviene in un campo che resta precluso all'azione da parte delle Regioni dalle prescrizioni dettate dall'articolo 117 della Costituzione.
 
Lilia Chini - pubblicato il 15/07/2009
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