Rivalutazione dei beni d impresa aperta ai distributori di carburanti


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Rivalutazione dei beni d impresa aperta ai distributori di carburanti
Autore: Fisco Oggi - Vincenzo Cipriani - aggiornato il 10/07/2009
N° doc. 11228

Rivalutazione dei beni d'impresa aperta ai distributori di carburanti

Gli impianti devono risultare infissi al suolo e non agevolmente rimovibili mantenendo inalterata la funzionalità
Possono beneficiare della rivalutazione dei beni immobili d'impresa - prevista dall'articolo 15, commi 16 e seguenti, del decreto legge 185/2008 - anche gli impianti stradali di distribuzione di carburanti che risultano infissi al suolo e non possono essere agevolmente rimossi mantenendo inalterata la loro funzionalità.
Questa la precisazione contenuta nella risoluzione 182/E del 10 luglio.
L'attuale disciplina di rivalutazione è consentita esclusivamente sui beni immobili d'impresa, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.
La circolare 22/E del 6 maggio ha ancorato la qualifica di bene immobile alla definizione civilistica contenuta nell'articolo 812 del codice civile. Ne deriva che sono considerati beni immobili, e, quindi, rientrano nella rivalutazione "gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo".
Deve trattarsi, peraltro, di immobili che risultano iscritti nello stato patrimoniale tra le "Immobilizzazioni materiali" alla voce B. II.
La rivalutazione spetta anche nelle ipotesi in cui il bene immobile è acquisito con un diritto reale diverso dalla proprietà: in tal caso, è necessario, tuttavia, che tale diritto reale sia correttamente contabilizzato tra le "Immobilizzazioni materiali" unitariamente all'immobile rivalutabile.
La stessa circolare 22/E ha chiarito che possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, tenendo presente che non si considerano infissi al suolo (e, quindi, non sono ammessi alla rivalutazione) quei beni che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Nella risoluzione in esame, l'agenzia delle Entrate ribadisce quanto affermato nella circolare 22/E con particolare riferimento agli impianti stradali di distribuzione di carburante. In definitiva, tali impianti sono rivalutabili se - sulla base di una valutazione concreta - risultano infissi al suolo e non possono essere agevolmente rimossi mantenendo inalterata la loro funzionalità.
Qualora tali beni, sulla base della predetta concreta valutazione, rientrino nella disciplina della rivalutazione, sarà sufficiente rispettare l'iter procedurale richiesto dalla disciplina in commento.
Si ricorda, al riguardo, che occorre, in primo luogo, verificare la presenza dei beni sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.
È necessario, in seguito, suddividere i beni immobili risultanti nei predetti bilanci in due categorie omogenee: immobili ammortizzabili e immobili non ammortizzabili.
Rientrano tra gli immobili ammortizzabili i fabbricati strumentali per natura e quelli strumentali per destinazione, mentre nella categoria degli immobili non ammortizzabili sono da ricomprendere le aree non fabbricabili e gli immobili patrimonio.
Considerando, ad esempio, un immobile costituito da un fabbricato strumentale e da un'area sottostante o di pertinenza, occorre classificare il fabbricato nella categoria degli immobili ammortizzabili, mentre l'area nella diversa categoria degli immobili non ammortizzabili.
La corretta qualificazione dei beni all'interno delle due categorie omogenee assume particolare rilevanza considerato che, qualora non siano rivalutati tutti i beni compresi nella medesima categoria omogenea, gli effetti fiscali della rivalutazione vengono meno per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Il contribuente può, comunque, evitare la decadenza dalla rivalutazione versando, anche in sede di accertamento, l'imposta sostitutiva relativa ai beni esclusi, maggiorata di sanzioni e interessi (cfr circolare 11/2009).
Sarà necessario, peraltro, attribuire il maggior valore sui beni tenendo presente che l'importo massimo della rivalutazione non può superare il "valore corrente" o il "valore interno" del bene.
Il valore corrente è determinato, ad esempio, sulla base di una perizia di stima o sulle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati mentre il valore interno è determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa.
Supponendo, a titolo esemplificativo, un bene acquisito nel 2005 il cui costo storico è pari a 5.000 euro, il valore residuo al 2008 è pari a 1.500 euro quello di mercato a 3.500 euro, l'importo massimo rivalutabile ammonta a 2.000 euro, ossia alla differenza tra il valore di mercato (3.500) e il valore residuo del bene al 2008 (1.500).
Si ricorda, infine, che per dare valenza fiscale alla rivalutazione effettuata in bilancio, occorre versare un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in misura pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e all'1,5% per gli immobili non ammortizzabili.
Tale imposta può esser versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali. In particolare, un contribuente con esercizio coincidente con l'anno solare, può versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2009 ovvero in tre rate da versare entro il 16 giugno del 2009, 2010 e 2011.
La circolare 11/2009 ha, peraltro, consentito il versamento dell'imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, maggiorandola dello 0,40% a titolo di interesse.
Per perfezionare la rivalutazione effettuata sarà sufficiente indicare l'operazione nella dichiarazione dei redditi.

Vincenzo Cipriani - pubblicato il 10/07/2009
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