Il presupposto soggettivo richiesto prescinde dalla forma di costituzione della compagine, purché di capitali
Una società consortile - costituita some Spa, Srl o Sapa - può accedere alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo. Il requisito previsto dall'articolo 73 del Dpr 633/1972 è infatti soddisfatto quando i soggetti che intervengono nella liquidazione sono costituiti in forma di società di capitali. L'apertura arriva dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 171/E del 3 luglio.
La liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista nel nostro ordinamento dal secondo comma dell'articolo 73 del Dpr 633/1972 e regolamentata dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, consiste nella possibilità per la società o l'ente controllante di presentare dichiarazione anche per le società controllate e di effettuare i versamenti dell'imposta in modo complessivo, sommando gli importi dovuti e sottraendo le eccedenze a credito di tutte le società considerate.
Il citato decreto del 1979, all'articolo 2, ha individuato i requisiti soggettivi per l'accesso all'Iva di gruppo, specificando che "si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo".
In effetti, la lettura della disposizione, che fa riferimento alle società di capitali, non cita le società consortili, generando incertezza circa la possibilità per queste ultime di potersi avvalere della procedura compensativa dell'Iva di gruppo.
La società che ha formulato l'interpello ha sottoposto all'attenzione dell'agenzia delle Entrate una serie di motivi ritenuti validi per dirimere il dubbio. In particolare, la società ha fatto riferimento a un passaggio della risoluzione 52/2007, dalla quale si legge: "atteso che la natura consortile attiene alla causa dell'oggetto sociale e, non alla forma giuridica prescelta, in base alle considerazioni appena esposte, si ritiene che ai fini del consolidato fiscale nazionale non rilevi, quale condizione ostativa per l'accesso al regime, la particolare causa (nella fattispecie "consortile") oggetto del contratto sociale".
Nella risposta fornita, l'Agenzia delle entrate, sempre prendendo a riferimento la stessa risoluzione 52/2007, ancorché con la stessa siano state trattate problematiche delle imposte dirette, sottolinea che, in materia di società commerciali, il codice civile sembra riconoscere la possibilità che una società di capitali costituita ai sensi dell'articolo 2247 cc possa assumere quale "scopo societario" quello "consortile" di cui all'articolo 2602.
Infatti, per un'analisi più completa, occorre rilevare che il primo comma dell'articolo 2615-ter del codice civile, rubricato Società consortili, stabilisce che le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. Considerato che il capo III del titolo V tratta di tutti i tipi di società commerciali, è evidente che le norme civilistiche non fanno alcuna discriminazione nei confronti delle società consortili.
Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle entrate, asserendo che la natura consortile attiene alla causa dell'oggetto sociale, e non alla forma giuridica prescelta, ha ritenuto che già la costituzione in forma societaria soddisfi il presupposto soggettivo richiesto dall'articolo 73 del Dpr 633/1972 per poter accedere alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, sempre che sia rispettata la costituzione nelle forme di Spa, Srl o Sapa. Infatti, anche se per quanto detto è evidente l'equiparazione tra società commerciali in genere e società con scopo consortile, non è possibile ignorare la citata precisa previsione legislativa contenuta nel decreto del 1979 che prevede l'esclusiva partecipazione alla procedura delle sole società di capitali.
La liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista nel nostro ordinamento dal secondo comma dell'articolo 73 del Dpr 633/1972 e regolamentata dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, consiste nella possibilità per la società o l'ente controllante di presentare dichiarazione anche per le società controllate e di effettuare i versamenti dell'imposta in modo complessivo, sommando gli importi dovuti e sottraendo le eccedenze a credito di tutte le società considerate.
Il citato decreto del 1979, all'articolo 2, ha individuato i requisiti soggettivi per l'accesso all'Iva di gruppo, specificando che "si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, fin dall'inizio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo".
In effetti, la lettura della disposizione, che fa riferimento alle società di capitali, non cita le società consortili, generando incertezza circa la possibilità per queste ultime di potersi avvalere della procedura compensativa dell'Iva di gruppo.
La società che ha formulato l'interpello ha sottoposto all'attenzione dell'agenzia delle Entrate una serie di motivi ritenuti validi per dirimere il dubbio. In particolare, la società ha fatto riferimento a un passaggio della risoluzione 52/2007, dalla quale si legge: "atteso che la natura consortile attiene alla causa dell'oggetto sociale e, non alla forma giuridica prescelta, in base alle considerazioni appena esposte, si ritiene che ai fini del consolidato fiscale nazionale non rilevi, quale condizione ostativa per l'accesso al regime, la particolare causa (nella fattispecie "consortile") oggetto del contratto sociale".
Nella risposta fornita, l'Agenzia delle entrate, sempre prendendo a riferimento la stessa risoluzione 52/2007, ancorché con la stessa siano state trattate problematiche delle imposte dirette, sottolinea che, in materia di società commerciali, il codice civile sembra riconoscere la possibilità che una società di capitali costituita ai sensi dell'articolo 2247 cc possa assumere quale "scopo societario" quello "consortile" di cui all'articolo 2602.
Infatti, per un'analisi più completa, occorre rilevare che il primo comma dell'articolo 2615-ter del codice civile, rubricato Società consortili, stabilisce che le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. Considerato che il capo III del titolo V tratta di tutti i tipi di società commerciali, è evidente che le norme civilistiche non fanno alcuna discriminazione nei confronti delle società consortili.
Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle entrate, asserendo che la natura consortile attiene alla causa dell'oggetto sociale, e non alla forma giuridica prescelta, ha ritenuto che già la costituzione in forma societaria soddisfi il presupposto soggettivo richiesto dall'articolo 73 del Dpr 633/1972 per poter accedere alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, sempre che sia rispettata la costituzione nelle forme di Spa, Srl o Sapa. Infatti, anche se per quanto detto è evidente l'equiparazione tra società commerciali in genere e società con scopo consortile, non è possibile ignorare la citata precisa previsione legislativa contenuta nel decreto del 1979 che prevede l'esclusiva partecipazione alla procedura delle sole società di capitali.
Armando Sappino - pubblicato il 06/07/2009

