C'è tempo fino al 30 giugno per inviare la dichiarazione sostitutiva che attesta il permanere dei requisiti
Cinque per mille 2009 al terzo step. All'appello enti del volontariato e associazioni sportive iscritti negli elenchi, che sono chiamati, entro il 30 giugno, a confermare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
Dopo il "gong" del 20 aprile 2009 - termine per presentare la domanda - e la finestra del 5 maggio - ultimo giorno utile per segnalare alla direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente eventuali errori di iscrizione nell'elenco del volontariato - enti e associazioni sportive devono provvedere entro fine mese ad attestare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.
In particolare, entro martedì prossimo, i legali rappresentanti degli enti del volontariato iscritti in elenco dovranno - a pena di decadenza - spedire con raccomandata a/r alla direzione regionale dell'Agenzia, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
La dichiarazione sostitutiva deve essere predisposta su modello conforme a quello approvato (Dpcm del 3 aprile 2009), scaricabile dal sito internet dell'agenzia delle Entrate. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una fotocopia (non autenticata) di un documento d'identità del soggetto che sottoscrive l'autocertificazione.
Stesso adempimento e stesso timing per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno fatto domanda di iscrizione per il 5 per mille 2009. Anche loro sono chiamate, entro martedì prossimo 30 giugno, ad attestare tramite dichiarazione sostitutiva di essere ancora in possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio. Anche in questo caso la dichiarazione sostitutiva, redatta su un modello ad hoc, deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente e spedita, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, però, il destinatario non è la direzione regionale competente per territorio ma l'ufficio territoriale del Coni nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno e la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Chiara Ciranda - pubblicato il 23/06/2009