Il Modello IRAP 2013 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2012, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP non deve essere presentata in forma unificata.
In base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, emanato in attuazione del citato comma 52, tutti i soggetti IRAP presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
Il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IRAP è:
• per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
• per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.