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 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
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 31.8 Modello 770 Semplificato
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 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.0.2 - Periodicità Iva

1. Periodicità Iva

2. Regime Iva per Cassa art.32-bis

2.1 Riferimento normativo

2.2 Abilitazione del Regime Iva per cassa

2.3 Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate

 

1. Periodicità Iva

La liquidazione IVA periodica consiste nella determinazione del debito o del credito d’imposta relativo al periodo di riferimento, la cui rilevazione è, in via ordinaria, mensile.

Tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, è possibile la liquidazione trimestrale; in tali casi, sull’importo liquidato (a debito) sono dovuti gli interessi (1%), indeducibili dal reddito, che sono da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi, esclusi coloro che hanno esercitato l’opzione per la dispensa degli adempimenti ai fini IVA o che hanno le caratteristiche per usufruire dei regimi delle nuove iniziative produttive, del regime dei minimi o del regime di esonero per gli agricoltori e non hanno optato per il regime ordinario.

La legge di Stabilità 2012 (in vigore dal 1.01.2012) riallinea i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA con quelli previsti per il regime di contabilità semplificata, già aumentati dell’art. 7, c. 2, lett. s) D.L. 70/2011.


Possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA:

  • le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi che, nell’anno precedente, non hanno superato un volume d’affari di euro 400.000,00;
  • le imprese aventi per oggetto altre attività che, nell’anno precedente, non hanno superato un volume d’affari di euro 700.000,00;
  • gli artisti e professionisti che, nell’anno precedente, non hanno superato un volume di affari di euro 400.000,00;

Altrimenti al superamento del limite la liquidazione è MENSILE

Nel caso di particolari soggetti, ad esempio distributori di carburante, autotrasportatori ecc. per i quali non è dovuto il versamento dell' interesse dell' 1%, optare come tipo di contabilità IVA il numero 3 Trimestrale Speciale.

Nella sezione “Contabilità IVA” viene riletto quanto indicato in anagrafica relativamente al tipo di contabilità Iva della ditta, ossia con quale cadenza il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti periodici.

Per modificare il tipo di contabilità Iva è necessario aprire l’anagrafica delle ditte:

 

 

 

2. Regime Iva per Cassa art.32-bis

2.1– Riferimento Normativo

L’art. 32-bis D.L. 83/2012 dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi.

La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni previste dall’art.7 del D.L. 185/2008, che disciplinavano il regime dell’IVA per cassa per soggetti con volume d’affari fino a € 200.000.

Schema di sintesi

 

 

Soggetti interessati

Cedente o prestatore sono coloro che operano nell’esercizio di impresa, arti e professioni, con la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA effettuando cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Il regime può essere adottato se:

  • nell’anno solare precedente il volume d’affari non abbia superato 2 milioni di €
  • in caso di inizio attività si prevede di non superare tale limite.

Esigibilità dell’IVA

L’iva diviene esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Il suddetto limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso del termine annuale.

In pratica, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione senza aver riscosso/pagato, l’IVA a debito diventa esigibile mentre l’IVA a credito può essere detratta.

Cessionari o committenti

I cessionari e committenti sono:

  • Soggetti Iva: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • Non titolare di partita Iva: La possibilità di applicare l’IVA differita è esclusa:
            • se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all’estero);
            • nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).

Esclusioni dal diritto alla detrazione

  • Acquisti di beni o servizi soggetti all’Iva con il metodo dell’inversione contabile;
  • Acquisti intracomunitari di beni;
  • Importazioni di beni;
  • Estrazioni di beni da depositi IVA;

Soggetti esclusi

Non possono aderire al regime IVA per Cassa i soggetti con REGIMI SPECIALI:

  • Regime del margine dei beni usati;
  • Regime delle agenzie di viaggio e turismo;
  • Regime monofase;
  • Regime speciale dell’agricoltura, attività connesse e  Agriturismo;

Inoltre sono escluse da regime di cassa le operazioni:

  • nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge;
  • a esigibilità differita di cui all’art. 6, c.5, 2° p. D.P.R. 633/72 (forniture Enti Pubblici)

2.2 – Abilitazione del Regime Iva per cassa

Il nuovo “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012” nel software si abilita dall’anagrafica delle ditte:

Successivamente, l’utente dovrà imputare il valore del Volume d’affari al 31/12/dell’anno precedente dalla maschera di contabilità Iva raggiungibile da:

  • contabilità
  • prima nota
  • contabilità Iva.

Inserendo l’importo se è inferiore alla soglia dei 2 milioni di €, l’utente potrà usufruire del regime iva per cassa dalla prima nuova registrazione.

Altrimenti, se l’importo supera la soglia, il software comunica all’utente che è impossibile aderire a tale regime.

Una volta confermato il regime non si potrà più deselezionare l’opzione se sono state effettuate delle registrazioni di fatture con Iva per Cassa.

Per uscirne sarà necessario eliminare tutte le registrazioni presenti.

2.3 - Il riepilogo delle operazioni non riscosse e non pagate

Sono presenti quattro tipologie di ricerche per ogni sezione:

  • Iva differita con versamento dovuto (=>12 mesi): permette il caricamento delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è scaduto, cioè è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ma ancora non sono state né pagate né riscosse. Per queste operazioni, l’utente, in questo caso deve far divenire l’Iva esigibile nel mese successivo alla scadenza dell’anno.
  • Iva differita con versamento in scadenza (=11 mesi): permette la visualizzazione delle fatture con Iva differita il cui termine di versamento è prossimo alla scadenza, ovvero il versamento deve essere eseguito il mese successivo;
  • Iva differita non ancora esigibile (<11mesi): permette il caricamento delle registrazioni con Iva differita con normale regolarità di scadenza. E’ utile all’utente per compiere un controllo delle operazioni che al momento non sono state ancora né riscosse e né pagate;
  • Iva differita divenuta esigibile nell’anno: permette la visualizzazione di tutte le Annotazioni Iva relative alle fatture che nel corso dell’anno hanno avuto la loro esigibilità/detraibilità dell’Iva, ovvero che sono state riscosse o pagate nell’anno in corso oppure è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

N° doc. 24853 - aggiornato il 17/01/2013 - Autore: GBsoftware S.p.A
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