Introduzione
Alcuni contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, sia unificata (compresa nel modello UNICO) che in forma autonoma, possono utilizzare in alternativa al modello IVA, una versione semplificata: il Modello IVA BASE.
In particolare, possono predisporre il modello Iva Base i soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e non hanno, pertanto, applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Non possono, invece, utilizzare il modello IVA Base:
- i soggetti non residenti anche se hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o fruiscano di rappresentanza fiscale o di identificazione diretta;
- le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE obbligatorio per i rivenditori di autoveicoli sul mercato Comunitario;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per le procedure concorsuali;
- le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972.
La presentazione della dichiarazione Iva base deve avvenire esclusivamente per via telematica e può essere fatta direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati.
La Dichiarazione Iva Base 2013 presentata in maniera autonoma deve essere trasmessa nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre ottobre 2013.
Nel caso di presentazione della dichiarazione unificata la trasmissione deve avvenire entro il termine di presentazione dell’Unico 2013, ovvero il 30 settembre 2013.