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  Art. 124 - (Fatturazione dettagliata)
  N° doc. 2275 - aggiornato il 27/02/2007
 
di  
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
Titolo X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Capo I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA


Art. 124. Fatturazione dettagliata


1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.


Relazione
L'art. 124 riguarda le modalità di documentazione dei dati di traffico ai fini della fatturazione. Com'è noto, già in base alla normativa previgente (art. 5, d. lg. n. 171/1998), l'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura (data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, scatti, ecc.).

Il citato art. 21 del d. lg. n. 467/2001 aveva già integrato tale normativa apportandovi, in linea con quanto previsto dalla precedente direttiva 97/66, alcuni correttivi per assicurare il contemperamento dell'esigenza degli abbonati di visionare il dettaglio del proprio traffico telefonico ai fini del pagamento della fattura con la riservatezza di altri utenti, in relazione, in particolare, alla disponibilità di modalità di pagamento alternative alla fatturazione. Il codice completa l'intervento di attuazione della corrispondente ed analoga previsione della nuova direttiva 2002/58, stabilendo che il fornitore del servizio è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. L'art. 124, peraltro, conferma la previsione del “mascheramento” sulle fatture delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, ma in linea con il progressivo adeguamento dei fornitori alla previsione comunitaria, a seguito dell'ampia diffusione nel nostro Paese dei mezzi di pagamento alternativi, prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilità di tali mezzi, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Per i casi in cui si adotti il “mascheramento”, l'art. 124 contiene, inoltre, un'importante integrazione precisando che l'abbonato può richiedere la comunicazione “in chiaro” dei numeri chiamati per esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di determinati addebiti o di periodi limitati.