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  Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti ...
  N° doc. 2476 - aggiornato il 07/09/2010
 
di  GBsoftware S.p.A
 
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
 
Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. (ex art.71)
 
Testo: in vigore dal 01/07/2009
            modificato da:  DL del 01/07/2009 n. 78  art. 7 convertito

1. Le  svalutazioni  dei  crediti  risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da  garanzia  assicurativa,  che  derivano  dalle  cessioni  di beni e dalle prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1 dell'articolo 85, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite dello 0,50 per cento del valore nominale o  di  acquisizione  dei  crediti  stessi.  Nel computo del limite si tiene conto  anche  di  accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu'  ammessa  quando  l'ammontare  complessivo  delle svalutazioni e degli
accantonamenti ha   raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  nominale  o  di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.    

 
2. Le  perdite  sui  crediti  di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore  nominale  o  di  acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo  101,  limitatamente  alla  parte  che  eccede l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio  l'ammontare  complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti  dedotti  eccede  il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei   crediti,   l'eccedenza   concorre   a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso.     

                                                   
3. Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per
l'importo non   coperto   da   garanzia   assicurativa,   che  derivano  dalle operazioni di  erogazione  del  credito  alla  clientela,  compresi  i crediti finanziari concessi   a   Stati,  banche  centrali  o  enti  di  Stato  esteri destinati al  finanziamento  delle  esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate,  sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,30
per cento   del   valore   dei   crediti  risultanti  in  bilancio,  aumentato dell'ammontare delle   svalutazioni  dell'esercizio.  L'ammontare  complessivo delle svalutazioni  che  supera  lo  0,30  per  cento  e'  deducibile in quote costanti nei  diciotto  esercizi  successivi.  Ai  fini  del presente comma le svalutazioni si  assumono  al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.  Se  in  un  esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore  al  limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto  limite,  accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono  piu'  deducibili  quando  il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5  per  cento  del  valore  dei  crediti  risultanti  in bilancio alla fine dell'esercizio. (1)    

                                                       
3-bis. Per   i  nuovi  crediti  di  cui  al  comma  3  erogati  a  decorrere dall'esercizio successivo   a   quello   in   corso   al   31  dicembre  2009,
limitatamente all'ammontare  che  eccede  la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta  precedenti,  diversi  da  quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative  in  qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da  altri  enti  controllati  direttamente  o indirettamente dallo Stato, le percentuali di  cui  allo  stesso  comma  sono  elevate  allo  0,50 per cento.
L'ammontare delle  svalutazioni  eccedenti  il  detto  limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.  

                                
  4. Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  nell'ammontare  dei  crediti si comprendono anche  quelli  impliciti  nei  contratti  di locazione finanziaria
nonche' la   rivalutazione   delle   operazioni   "fuori   bilancio"  iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.   

           
  5. Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  3 e di cui al comma 3-bis, determinate con   riferimento   al   valore  di  bilancio  dei  crediti,  sono
deducibili, ai  sensi  dell'articolo  101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento  per  rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5  per  cento  del  valore  dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.      

                                                                    
(1) Comma  cosi'  modificato  dall'art.  82,  comma 11 decreto-legge 25 giugno 2008 n.  112.  Vedasi  quanto  disposto dai successivi commi 12 e 13 dell'art. 82, D.L. n. 112 del 2008.