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Redditometro: la disponibilità di beni è presunzione 'legale'. Torna indietro
N° doc. 3.896
Domenico Pignotti e Carmine Tozza
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
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 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
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 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
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 52.3 Dichiarazione di Intento
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 33.1 Persone Fisiche
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 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
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 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
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 1. Modello F23
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 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Redditometro: la disponibilità di beni è presunzione 'legale'.
 
06 09 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Sentenza n. 16284 del 23 luglio 2007

Redditometro: la disponibilità di beni è presunzione “legale”

I giudici di merito possono soltanto valutare le eventuali prove contrarie fornite dal contribuente
 
Confermato, ancora una volta, l’orientamento della Cassazione in tema di legittimità del ricorso all’accertamento sintetico da parte dell’Amministrazione finanziaria, in mancanza di prova in senso contrario fornita dal contribuente. Con la sentenza n. 16284 del 23 luglio 2007, infatti, la Suprema corte ha ribadito che la disponibilità dei beni (nella fattispecie, un’automobile) è da ritenersi di per sé una presunzione di capacità contributiva qualificabile come “legale” che, pertanto, comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Insomma, anche alla luce della recente circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, un’ulteriore conferma della possibilità, per il Fisco, di utilizzare l’accertamento sintetico come arma decisiva nella lotta al sommerso.

Il processo
La vicenda oggetto di indagine ha origine da una rettifica fiscale operata dall’ufficio locale nei confronti di un contribuente per il quale era stato accertato il possesso di un’autovettura, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero.
La Commissione tributaria di primo grado rigettava il ricorso presentato dal contribuente, mentre la Commissione regionale ribaltava il precedente giudizio, affermando l’illegittimità dell’accertamento in quanto non preceduto dall’istruttoria prevista dalla legge.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra le altre, la violazione e l’errata applicazione degli articoli 38, comma 4, del Dpr n. 600/1973 e 36, comma 2, del Dlgs n. 546/1992. Nel ricorso si contestava la violazione dell’articolo 112 cpc in quanto la Ctr avrebbe fondato la propria decisione su un unico assunto (“la mancanza di istruttoria”) che non veniva rilevato dalle parti in sede di appello, incorrendo in tal modo nel vizio di ultrapetizione. Inoltre, l’agenzia delle Entrate lamentava anche una motivazione insufficiente della sentenza da parte dei giudici di secondo grado, in quanto l’avviso di accertamento poteva essere invalidato se il contribuente avesse articolato mezzi istruttori atti a consentire il superamento delle presunzioni proprie dell’articolo 38, comma 4, del Dpr n. 600/1973, individuando situazioni che permettessero di contestare i fatti accertati che risultavano incompatibili con la ridotta capacità contributiva dichiarata dal contribuente.

La decisione
La Suprema corte, confermando un orientamento ormai consolidato, ha avallato l’operato dell’ufficio e ha stabilito il principio che la disponibilità in Italia e all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie e degli altri elementi previsti dalla norma rappresenta una "presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva". Conseguentemente, viene sancito che, una volta accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva, i giudici di merito non possono sottrarre ai beni indicati dal decreto ministeriale la propria forza presuntiva, ma possono soltanto valutare le prove contrarie fornite dal contribuente nel caso in cui riesca a giustificare la provenienza dei redditi per l’acquisto e la disponibilità di tali beni (ad esempio, perché dimostra con idonea documentazione che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi già assoggettati a imposta).

La decisione della Cassazione si inserisce nel medesimo solco tracciato da un serie di recenti pronunce tramite le quali è stata consolidata, negli anni, la legittimità del “redditometro” quale valido supporto al fine di contrastare il diffuso fenomeno rappresentato da una dichiarazione dei redditi inadeguata rispetto a un tenore di vita da “Paperoni”. Si ricorda, altresì, che i giudici della Suprema corte hanno sempre difeso l’accertamento sintetico anche quando veniva censurato dai contribuenti l’utilizzo dei coefficienti presuntivi contenuti in decreti emanati successivamente all’anno d’imposta cui l’accertamento era riferito. In particolare, con la sentenza n. 19252 del 2005 e con la recentissima sentenza n. 14367 del 29 giugno 2007, è stato affermato che l’utilizzo dello strumento del “redditometro” non crea problemi di legittimità anche se gli indici di capacità contributiva vengono individuati attraverso decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta da accertare, trattandosi di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata che possono essere utilizzati retroattivamente.

Una serie di pronunciamenti, quindi, che avvalora la linea che l’Agenzia delle Entrate ha voluto intraprendere con decisione per un più mirato e proficuo ricorso all’accertamento sintetico, come testimoniato con l’emanazione della circolare n. 49/E dello scorso 9 agosto, al fine di scovare quelle sacche di evasione che sfuggono a controlli di tipo analitico.

 
Domenico Pignotti e Carmine Tozza
Info: 06 97626328