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Niente sconto fiscale per i parafarmaci - Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008. Torna indietro
N° doc. 9.817
Fisco Oggi - Rodolfo Rinaldi
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Niente sconto fiscale per i parafarmaci - Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008.
 
22 10 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008

Niente sconto fiscale per i parafarmaci

Il Caf aveva rifiutato gli scontrini relativi a integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate
 
Per fruire della detrazione fiscale spettante per l'acquisto di medicinali, lo scontrino emesso dalla farmacia deve recare l'indicazione "farmaco" o "medicinale". Se il documento fiscale riporta la dicitura "parafarmaci", non si ha diritto alla riduzione d'imposta.
E' quanto precisato dalla
risoluzione n. 396/E del 22 ottobre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha anche ricordato l'iter attraverso cui ai prodotti fitoterapici viene riconosciuto lo status di medicinale a tutti gli effetti, da vendere esclusivamente nelle farmacie.

Il caso affrontato dalla risoluzione è uno di quelli comuni a molti contribuenti che presentano al Caf il modello 730. Nello specifico, il Centro di assistenza fiscale non aveva riconosciuto la detrazione per alcuni scontrini riportanti, alla voce descrizione dell'oggetto acquistato, la parola "parafarmaci". Dal 1° gennaio del 2007, per avvalersi della detrazione prevista per l'acquisto di medicinali, è necessario che la spesa sia certificata da un documento - scontrino o fattura - che descriva la natura, la quantità e la qualità del bene acquistato e il codice fiscale di chi compra.
Il contribuente specificava che i "parafarmaci" in questione consistevano in integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate.

Per quanto riguarda gli integratori alimentari, già con la risoluzione 256/E del 20 giugno scorso era stato evidenziato che, anche se somministrati per migliorare le condizioni fisiche, gli stessi non possono essere considerati medicinali perché appartenenti all'area alimentare; non è quindi possibile riportare la spesa né come detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir) né come deduzione (articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir).

I prodotti fitoterapici, invece, sono ufficialmente approvati dalla Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ne autorizza l'immissione in commercio riconoscendogli la dignità di farmaco (come stabilito dal decreto legislativo 219/2006, in attuazione di due direttive della Comunità europea). È evidente che nel caso di questi ultimi è possibile fruire del vantaggio fiscale.
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Aifa, non possono, invece, essere definiti "medicinali". Questi, come tutti gli altri articoli acquistati e definiti sullo scontrino genericamente come "parafarmaci", non possono essere oggetto di alcuna agevolazione.

 
Rodolfo Rinaldi
Info: 06 97626328