Ravvedimento operoso per la presentazione in ritardo dell'F24 a zero
Ai sensi dell' art. 17 D.Lgs. 241/97, le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali, in fase di versamento di tributi, contributi o premi, possono avvalersi della compensazione tra gli importi a credito di eventuale spettanza e gli importi a debito.
Qualora, tramite la compensazione, il saldo del modello F24 risulti pari a zero, il contribuente rimane comunque obbligato a presentare il modello entro la data di scadenza prevista per il pagamento degli importi a debito.
Ai sensi dell' art. 19, comma 4, D.Lgs 241/97, la mancata presentazione del modello F24 a zero entro la data di scadenza è sanzionata in misura variabile da 51€ a 154€.
Tuttavia è possibile regolarizzare la mancata presentazione del modello F24 a zero, presentando il modello omesso in precedenza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e pagando una sanzione ridotta in virtù del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs 472/97).
Per le violazioni commesse prima del 31/01/2011 le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso, nel caso di tardiva presentazione del modello F24 a zero, sono:
- 5€ (1/10 di 51€) se la presentazione del modello avviene entro 5 giorni di ritardo;
- 15€ (1/10 di 154€) se l'F24 a zero è presentato oltre 5 giorni di ritardo.
Invece, per le violazioni commesse a partire dal 1/02/2011, l'art. 1, comma 20, della Legge n. 220/2010, ha modificato le sanzioni ridotte, che risultano essere pari a:
- 6€ (1/8 di 51€) nel caso di presentazione del modello entro 5 giorni di ritardo;
- 19€ (1/8 di 154€) nel caso di presentazione dell'F24 a zero oltre 5 giorni di ritardo.
Ravvedimento operoso dell'F24 a zero in GBsoftware
La gestione per il ravvedimento operoso si trova all'interno dell'applicazione:
- F24
- Riepilogo F24
- "Posizionarsi nel mese in cui è stato creato l'F24 pagato in ritardo"
La procedura per il calcolo del "Ravvedimento Operoso" è gestita nel momento in cui si inserisce una data di pagamento successiva alla data di scadenza dell'F24 precedentemente prenotato.
Quando viene calcolato il ravvedimento di un F24 a zero, il software procede al calcolo automatico delle sanzioni ridotte di importo fisso, secondo le disposizioni citate prima.
Esempio: un contribuente non ha presentato entro il 16 novembre 2011 il modello F24 a zero, nel quale era evidenziata una compensazione del credito IRPEF 2010 derivante dall'Unico 2011 con il debito IVA risultante dalla liquidazione del mese di ottobre per un importo pari a 500 euro. Il soggetto decide di presentare il modello F24, omesso in precedenza, in data 23 gennaio 2012 (quindi con un ritardo di oltre 5 giorni), e, avvalendosi del ravvedimento operoso, paga una sanzione ridotta pari a 19€, indicando la sanzione nella sezione Erario dello stesso modello F24, utilizzando come codice tributo l'8911 e indicando come anno di riferimento l'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero il 2011
Per maggiori informazioni consultare la guida on line dell' Applicazione F24.