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Con provvedimento del 22 febbraio 2006 è stato approvato il modello da utilizzare per la domanda del rimborso forfetario dell’IVA detraibile relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.
Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, ha disciplinato le modalità per il recupero dell’imposta non detratta ed ha previsto la possibilità di richiedere il rimborso iva in misura forfetaria ovvero in via analitica, sulla base di idonea documentazione.
Il provvedimento, inoltre, individua per distinti settori le percentuali forfetarie di imposta detraibile, in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività. |
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La Corte di Giustizia europea, dopo avere aperto nel mese di luglio una procedura di infrazione, ha condannato l'Italia per aver impedito alle imprese di detrarre l'Iva su auto aziendali e carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato un decreto legge per adeguarsi alla sentenza di Lussemburgo dando tempo ai contribuenti dapprima fino al 15 dicembre 2006 poi, a seguito di proroga, fino al 20 settembre 2007 per presentare le domande di rimborso dell'IVA versata in esubero in relazione agli anni dal 2003 al 2006.
Le possibilità riconosciute ai contribuenti sono due:
- la presentazione di domanda in via telematica (a forfait) per la quale non è necessario allegare documentazione a sostengo della richiesta; la seconda è quella in
- la presentazione di domanda in via ordinaria, che prevede però un contraddittorio con il Fisco e che consente di dimostrare una detrazione maggiore rispotto al forfait.
Il rimborso iva sulle auto interessa anche l'IVA sulle spese (carburante) relative a tali veicoli e e l’IVA sui mezzi acquisiti in leasing. |
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La circolare n. 28/E del 2007 consente ai contribuenti di non evidenziare, nell'istanza da inviare alle Entrate, i conteggi delle maggiori imposte sul reddito. Saranno accettati dal Fisco gli importi indicati in misura non inferiore al 10% del credito. Forfait anche per l'integrazione Iva sulle auto rivendute entro il 13 settembre 2006.
Le due strade
Il decreto legge 258/2006 ha previsto la possibilità di ottenere la restituzione dell'Iva assolta su acquisti di auto e spese relative effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, utilizzando due modalità alternative: analitica e percentuale. Il sistema della percentuale, che certamente otterrà la maggior parte dei consensi, comporta la presentazione, entro il prossimo 20 settembre, di un'istanza redatta sul modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2007. Si potrà richiedere, indipendentemente dal grado di strumentalità dell'auto, il 40% dell'Iva sugli acquisti (35% per chi opera in agricoltura e attività assimilate), al netto di quanto eventualmente già detratto originariamente.
Il sistema analitico, che è comunque alternativo a quello telematico, anche con riguardo ad annualità differenti, si effettua ai sensi del Dlgs 546/92, dimostrando documentalmente l'effettiva quota di utilizzo aziendale dell'auto. L'Iva oggetto di restituzione mediante istanza telematica dovrà essere calcolata al netto della maggior imposta dovuta sulla eventuale rivendita del mezzo effettuata entro il 13 settembre 2006, nonché dei maggiori tributi diretti (Irpef, Ires e Irap) che derivano dal venir meno di una parte di oneri a suo tempo dedotti dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Istanze più semplici
Uno dei principali problemi della richiesta di rimborso iva sulle auto, deriva dalla estrema complessità dei calcoli relativi alle imposte sui redditi, che il modello ministeriale prevede di evidenziare anno per anno. In attesa di una disposizione, auspicata da più parti, che introduca una forfettizzazione dell'Ires, la circolare 28/E giunge, di fatto, allo stesso risultato, da un lato permettendo ai contribuenti di omettere la compilazione dell'apposita sezione del quadro AR e, dall'altro, affermando che i controlli del Fisco saranno indirizzati solamente nei confronti di chi avrà evidenziato maggiori imposte inferiori al 10% del credito Iva. Per quanto riguarda l'Iva sulle rivendite di auto, l'Agenzia ribadisce quanto indicato nelle istruzioni al modello, e dunque la necessità di operare una variazione in aumento, non essendo più applicabile, a seguito del rimborso del 40%, l'articolo 30 della legge 388/00, che limitava la base imponibile alla quota di originaria detrazione all'acquisto. Se la vendita è avventa entro il 13 settembre 2006, la rettifica si effettua riducendo l'importo chiesto a rimborso, riduzione che la circolare 28/E autorizza a quantificare forfettariamente in misura non inferiore all'1% del credito, indipendentemente dal numero di auto cedute. Anche questa forfettizzazione, pur non essendo prevista da alcuna norma, è sostanzialmente tollerata dal Fisco, che non sottoporrà a controlli, come sottolinea la circolare, quei contribuenti che l'avranno adottata.
In pratica, in presenza di auto cedute, si riporterà nel rigo AR41 un valore abbattuto della citata misura, e dunque il 99% della somma dell'Iva recuperabile nelle diverse annualità, sottraendo poi un ulteriore 10% (AR42) per compensare le maggiori imposte dirette. Sarebbe comunque opportuna una ratifica normativa di questo metodo, che sarà sicuramente quello preferito, sia per motivi di semplificazione sia perché, nella maggior parte dei casi, genera risultati più favorevoli per i contribuenti |
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Cosa si guadagna lo Stato?
Considerando che un'auto su 5 è aziendale e che l'attuale parco circolante delle auto con partita Iva ammonta a 5,5 milioni di vetture e che lo Stato ha aggravato negli ultimi 10 anni la pressione fiscale sul ciclo di vita delle macchine, è facile intuire come le entrate fiscali derivanti dal comparto auto siano non irrilevanti ai fini del bilancio pubblico. Se il 46% dell'entrate dell'Erario si riferisce alla tassazione carburanti, circa il 4% del Pil nazionale quantificato in 58 miliardi di Euro si riferisce alla pressione applicata ai trasporti in generale (compresi privati e flotte aziendali).
Non bisogna trascurare la rinuncia di molte aziende e professionisti alla richiesta rimborso Iva, che a un mese dalla data di scadenza prevista per il 16 aprile, sono ancora stimate in numero molto inferiore al previsto. Dei 17, 2 miliardi che lo stato avrebbe dovuto restituire ai cittadini con un rimborso iva al 100% ecco che ne rimangono esigui 5 considerando il rimborso forfetario al 40% e la precedente detraibilità al 10% e 15% applicata sugli acquisti dei veicoli tra il 2003 e il 2006.
Cosa ci perdono i cittadini e le imprese?
Come anticipato da quest'anno i privati vedranno applicata una detrazione Iva al 40% a fronte di un'abolizione degli sconti sulle imposte dirette. Il maggior recupero Iva stimato intorno ai 5,28 miliardi, realisticamente ridimensionato a 3 miliardi (recupero al 40% dell'imposta), non servirà a più che compensare l'aumento delle imposte dirette stimato intorno ai 5,3 miliardi di Euro. Si prevede quindi un'aumento della pressione fiscale quantificato in circa 2 miliardi di Euro.
Molti dei contribuenti saranno inoltre disincentivati a presentare il modulo per il rimborso iva sulle auto entro il 16 aprile in riferimento agli anni fiscali 2003-2006, per una serie di motivi tra cui l'indicazione del numero di documenti e ricevute relativi alle spese auto sostenute nei tre anni (manutenzioni, carburanti) e il calcolo delle maggiori imposte anche per il 2006, periodo non ancora "dichiarato", evidenziando i dati su altri tributi, in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso.
Per quali acquisti?
Per quelli effettuati a partire dal 1.1.2003 fino al 13.9.2006, data di entrata in vigore del decreto legge.
Si tratta di autovetture, ciclomotori e motocicli, non beni strumentali per l’attività esercitata (ad es. lo è l’auto per il tassista), ma afferenti e inerenti tale attività (ad es. l’auto necessaria per la consegna a domicilio della merce di un dato negozio). Le spese di carburante rientrano pure tra i beni soggetti a rimborso dell’IVA.
Come si presenta l’istanza di rimborso iva sulle auto?
Come precedentemente detto ill'istanza di rimborso iva sulle auto, si presenta tramite due modalità:
- la presentazione di domanda in via telematica (a forfait) per la quale non è necessario allegare documentazione a sostengo della richiesta;
- la presentazione di domanda in via ordinaria, che prevede però un contraddittorio con il Fisco e che consente di dimostrare una detrazione maggiore rispotto al forfait.
Il rimborso interessa anche l'IVA sulle spese (carburante) relative a tali veicoli e e l’IVA sui mezzi acquisiti in leasing.
E per coloro che hanno effettuato gli acquisti prima del 2003?
E'possibile recuperare a rimborso le spese relative a carburanti, lubrificanti e spese di manutenzione.
Chi può far domanda?
Tutti i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, artisti e professionisti)
Nella domanda solo l'acquisto?
No, nella domanda sarà richiesto di evidenziare anche dati su altri tributi, in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso. |
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IL software semplice e veloce per richiedere il rimborso iva sulle auto |
Il software per il calcolo dell'istanza di rimborso Iva sulle auto prevede:
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Il calcolo dell'iva da richiedere a rimborso |
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La compilazione automatica della modulistica ministeriale (Quadri AD- AR) |
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La stampa della modulistica |
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La produzione del file telematico. |
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Le funzioni comuni della piattaforma GB |
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Percorso guidato con file audiovisivo |
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