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Ricalcolo per la riduzione del 2° acconto IRPEF 79%

Con DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168 è stata prevista la possibilità di ricalcolare l’importo del 2° acconto Irpef relativo all’anno 2009, riducendolo dal 99% al 79%, spostando così la data del pagamento del 20%, alla scadenza del saldo, che dovrà essere effettuata nel mese di giugno del 2010.
Si tratta perciò di una operazione facoltativa che va incontro alle note difficoltà finanziarie delle persone fisiche che hanno dichiarato redditi con l’unico 2009 o con il modello 730/2009 e che pertanto sono obbligati al versamento degli acconti. Si ricorda che lo spostamento non è applicabile per:
  1. le altre imposte dovute dalle persone fisiche (addizionali comunali e regionali, Irap, contributi Ivs, etc..)
  2. per le imposte dovute dalle società di persone
  3. per le imposte dovute dalle società di capitali e dagli Enti non commerciali.
Per agevolare l’operazione di ricalcolo è stata aggiunta una funzione attivabile dalla procedura F24, anno 2009 I passaggi da effettuare sono i seguenti:
   A) individuare i soggetti interessati al ricalcolo del 2° acconto.
   B) apertura della applicazione F24 per l’anno 2009
   C) verifica della situazione proposta
   D) evidenza del calcolo relativo al nuovo acconto con eventuale aumento del maggiore credito da compensare
   E) invio del nuovo importo al modello F24
   F) ripristino del modello F24 alla situazione iniziale
   G) preparazione del modello F24 per l’invio del file telematico

In dettaglio le operazioni che seguono.

A) Elenco dei contribuenti interessati al ricalcolo del 2° acconto

Per individuare i contribuenti potenzialmente interessati al ricalcolo dell’acconto, si può utilizzare la funzione F7, attivabile dall’apposito tasto funzione presente in alto sulla tastiera.
Per avere disponibile l’elenco l’utente dovrà:
  1. selezionare l’applicazione Persone fisiche, anno 2008
  2. aprire il quadro RN
  3. posizionarsi sul campo RN31 - Differenza
  4. selezionare il tasto funzione F7
  5. dalla form che si apre, deselezionare il campo “Solo ditta corrente” per visualizzare l’elenco di tutti gli importi presenti nel campo per tutte le ditte per le quali è stata elaborata la dichiarazione Unico persone fisiche 2009.
  6. stampare l’elenco, previo ordinamento sul campo interessato, per codice ditta, oppure per nome o per importo, facendo doppio click sulla intestazione della relativa colonna.
N.B.: dall’elenco, con doppio click sul nome,  verrà aperto il relativo quadro RN.
  
      
Per procedere poi alle operazioni di ricalcolo occorrerà passare alla gestione dell’ F24 e seguire i passaggi che seguono.

B) Apertura della applicazione F24 per l'anno 2009

2o acconto IRPEF software
 

Selezionare
  1. la ditta per la quale si deve fare il ricalcolo
  2. dalla casella a discesa selezionare l’anno 2009
  3. dalla riga Applicazioni, fare doppio click su F24
  4. dalla riga Quadri, fare doppio click sul “Riepilogo pagamenti Dichiarazioni
  5. dalla form che si apre cliccare sulla terza tab “3. Ricalcolo acconti
C) Verifica della situazione proposta

La procedura verificherà che:
  1. la ditta selezionata sia una ditta individuale per la quale è stata elaborata la dichiarazione dei redditi, Unico 2009 e che siano  stati inviati al modello F24 i pagamenti;
  2. che sia presente un debito da pagare con codice tributo 4034 per l’anno 2009, di importo uguale o superiore a 52 €.
Al verificarsi di tutte le predette condizioni verrà aperta la form che segue, dalla quale sarà possibile effettuare l’operazione del ricalcolo.

F24 software ricalcolo 2 acconto irpef

D) Evidenza del calcolo relativo al nuovo acconto con eventuale aumento del maggiore credito da compensare

La form riporta:

punto 1: l’importo della base di calcolo per l’acconto, presente sul rigo RN31
punto 2: Acconto 99%: il calcolo storico, già effettuato per la determinazione degli acconti, con i dati presenti nell’archivio F24, dopo l’invio degli importi relativi ai pagamenti fatta dall’unico e la successiva produzione del modello F24.
punto 3: Acconto 79%: la procedura propone il nuovo calcolo tenendo presente la percentuale del 79% in luogo di quella del 99%.  

N.B.: è possibile ridurre comunque l’importo dovuto per il 2° acconto, così come previsto per il metodo previsionale.
In tal caso occorrerà imputare l’importo che si intende pagare sul campo 3d) e la procedura effettuerà i calcoli non tenendo più conto del 79% proposto ma del nuovo importo immesso nel campo.

E) Invio del nuovo importo dell’acconto al modello F24  

Controllati i dati e fatta la eventuale scelta, l’utente dovrà provvedere ad effettuare il ricalcolo cliccando sul pulsante “Ricalcola l’acconto e produci il modello F24”.

Per controllare il nuovo modello prodotto, occorrerà poi cliccare su “Visualizza F24”.

N.B.: durante queste operazioni, non si dovrà cliccare su F24, in quanto la procedura non permetterà di continuare le operazioni, essendo già stata attivata dalla presente gestione.

F) Ripristino il modello F24 alla situazione iniziale

Qualora si intenda annullare l’operazione fatta, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Ripristina F24 alla situazione iniziale” annullando così tutte le attività che precedono.

G) Preparazione del modello F24 per l'invio telematico

Terminate le operazioni che precedono, occorrerà predisporre il file telematico, per il normale invio tramite il canale di Entratel, oppure stampare il modello per il pagamento in banca, ove possibile.
 
 Documenti correlati

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009 , n. 168

Disposizioni  urgenti  in materia di acconti di imposta, nonche' di
trasferimenti erariali ai comuni. (09G0174)
                  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare disposizioni   relative  al  differimento  del  versamento  di  parte dell'acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' altre  disposizioni  urgenti  in materia di trasferimenti erariali ai comuni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e de Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a
 il seguente decreto-legge:

Art. 1.

          Differimento del versamento di acconti d'imposta

  1.   Il   versamento   di   venti  punti  percentuali  dell'acconto dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta  2009  e'  differito,  nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla  data  di  versamento,  per  il medesimo periodo di imposta, del saldo  di  cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
  2.  Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto   hanno  gia'  provveduto  al  pagamento  dell'acconto  senza avvalersi  del  differimento  di  cui  al  comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3.  Per  i  soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti   d'imposta   trattengono   l'acconto,  tenendo  conto  del differimento previsto dal comma 1.
  4.   I   sostituti   d'imposta  che  non  hanno  tenuto  conto  del differimento  di  cui  al  comma  1  restituiscono  le maggiori somme trattenute  nell'ambito  della  retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716  milioni  di  euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle  entrate  derivanti  dall'articolo  13-bis del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e successive modificazioni, che a tale fine, dalla  contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis,  e'  versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio
dello   Stato.   La   dotazione   del  Fondo  previsto  dall'articolo 7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio 2009, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata,  per  l'anno  2010,  di  3.716  milioni di euro, cui si provvede   mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.

Art.2.

Trasferimenti erariali ai comuni

  1.  Ai  fini  della  riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e  46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  i  comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010  e  a  pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione  del  maggiore  gettito  accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi  da  33  a  38, nonche' da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
  2.  Per  l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo  di  acconto,  un  contributo pari all'ottanta per cento della differenza   tra   l'importo   certificato   per  l'anno  2007  e  la corrispondente  riduzione  del  contributo  ordinario  operata per il medesimo anno.                              

Art. 3.

Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 23 novembre 2009

                             NAPOLITANO

                                Berlusconi,  Presidente del Consiglio
                                dei Ministri
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
                                Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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