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  In cassa per l'acconto Iva.
  N° doc. 7054 - aggiornato il 27/12/2007
 
di  Stefano Cesati e Ignazio La Candia
 
24 12 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Entro giovedì 27

In cassa per l'acconto Iva

L'adempimento non è dovuto per importi inferiori a 103,29 euro
 
Giovedì 27 dicembre 2007 scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva. È un adempimento distinto e autonomo rispetto agli obblighi periodici di liquidazione e versamento e consiste in un’anticipazione di quanto dovuto in relazione alla liquidazione del mese di dicembre (per i contribuenti mensili) e alla dichiarazione annuale (per i contribuenti trimestrali).

Ambito soggettivo
In linea di principio sono tenuti al versamento dell’acconto tutti i contribuenti (soggetti agli obblighi periodici di liquidazione e versamento): mensili, che nel 2006 hanno chiuso a debito la liquidazione di dicembre, e trimestrali che nel 2006 hanno chiuso a debito la dichiarazione annuale (compresi i trimestrali speciali che hanno chiuso a debito la liquidazione relativa al quarto trimestre 2006).

Restano esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva, tra gli altri, i soggetti che:
  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2007
  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2007 se contribuenti mensili, entro il 30 settembre 2007 se contribuenti trimestrali
  • hanno determinato un acconto inferiore a 103,29 euro (articolo 6, comma 4, legge 405/1990).

Sono altresì esclusi gli enti e le associazioni sportive e dilettantistiche, le associazioni non lucrative in regime speciale Iva, i contribuenti minimi in franchigia, coloro che applicano regimi fiscali agevolativi (forfettino o forfettone).

Determinazione dell’importo da versare
L’importo da versare è determinato mediante l’utilizzo alternativo di uno dei tre seguenti metodi: storico, previsionale e analitico (o delle operazioni effettuate).

Contribuenti mensili
Per i contribuenti mensili l’acconto Iva è pari:

  • con il metodo storico, all’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere eseguito per il mese di dicembre del 2006 (somma dell’acconto versato entro il 27 dicembre 2006 e dell’eventuale saldo versato entro il 16 gennaio 2007)

    o, se inferiore,

  • con il metodo previsionale, all’88% del versamento che il contribuente prevede di dover effettuare per il mese di dicembre 2007.

In alternativa, l’acconto può essere determinato con il metodo analitico, in base al quale l’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo dal 1° al 20 dicembre 2007. L’importo è dato dalla differenza tra l’imposta a debito - che comprende sia quella relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nel registro delle fatture o dei corrispettivi per il periodo dal 1° al 20 dicembre sia quella relativa alle operazioni effettuate ma che alla data del 20 dicembre non sono ancora state fatturate o registrate, non essendo decorsi i termini per l’emissione della fattura o la registrazione (viceversa, non si deve tenere conto delle operazioni fatturate e registrate nel periodo compreso tra il 1° e il 20 dicembre, che sono già state considerate nella liquidazione del mese di novembre) - e quella a credito, costituita dall’imposta detraibile relativa agli acquisti (compresi quelli intracomunitari) e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti dal 1° al 20 dicembre nonché dall’eventuale imposta a credito riportata a nuovo dal mese di novembre 2006.

Contribuenti trimestrali
Per i contribuenti trimestrali valgono le stesse considerazioni fatte per quelli mensili; tuttavia, bisogna considerare che la base di commisurazione dell’acconto deve essere calcolata al netto della maggiorazione a titolo d’interessi dell’1% (cfr. risoluzione 157/2004).

Passaggio dal regime mensile a quello trimestrale e viceversa
Se è mutata, sulla base del volume d’affari, la cadenza con la quale vengono effettuati gli adempimenti Iva periodici, il parametro di commisurazione dell’acconto ai fini dell’applicazione del metodo storico è costituito:

  • dall’ammontare complessivo dei versamenti effettuati relativamente agli ultimi tre mesi del 2006, se il soggetto è passato dal regime mensile (nel 2006) a quello trimestrale (nel 2007)
  • da 1/3 dell’imposta versata a saldo in seguito alla dichiarazione annuale 2006, se il soggetto è passato dal regime trimestrale (nel 2006) a quello mensile (nel 2007); per i trimestrali “speciali” si fa riferimento a 1/3 dell’ammontare versato, entro il 16 febbraio 2007, relativamente all’ultimo trimestre 2006.

Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato, entro il termine del 27 dicembre, attraverso il modello di pagamento F24. I titolari di partita Iva sono tenuti a eseguire i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche:

  • direttamente, utilizzando il modello F24 on-line
  • tramite gli intermediari abilitati che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel)
  • mediante Remote/Home Banking (CBI – Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello e secondo le regole fissate dalle singole banche.

Quando il contribuente utilizza direttamente l'F24 on-line, si deve avvalere dello stesso sistema che dovrebbe utilizzare per l’invio delle dichiarazioni:

  • Internet (Fisconline), se è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei sostituiti di imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti
  • Entratel, se è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei sostituiti di imposta in relazione a un numero di soggetti superiore a venti.

Nel caso di versamenti eseguiti tramite i servizi telematici predisposti dall’agenzia delle Entrate, il contribuente deve essere titolare (intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta) di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l’Agenzia stessa; la richiesta di addebito del versamento va effettuata indicando le coordinate bancarie di tale conto.
I codici tributo da utilizzare sono 6013 per i contribuenti mensili, 6035 per i trimestrali.

Non è ammesso rateizzare l'importo da versare. L’acconto Iva può anche essere compensato con eventuali crediti relativi ad altre imposte o contributi, purché l’ammontare complessivo delle compensazioni tra imposte diverse non superi nell’anno solare il limite di 516.456,90 euro.

Sanzioni amministrative
L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’ammontare non versato, oltre gli interessi di mora con maturazione giorno per giorno.
Se la violazione non è ancora stata contestata e se non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, si può beneficiare del ravvedimento operoso, a seguito del quale si applica la sanzione ridotta pari:

  • a 1/8 del minimo, se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla data della violazione
  • a 1/5 del minimo, se il versamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se la dichiarazione non è presentata, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Nuovi reati penali in materia di Iva
Il decreto legge 223/2006 ha introdotto due nuovi reati in materia di Iva:

  • omesso versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo
  • utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

Affinché si possa configurare reato, l’ammontare non versato o utilizzato in compensazione deve superare i 50mila euro nel periodo d’imposta e l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione deve protrarsi fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (cfr. circolare 28/2006). Pertanto, entro il prossimo 27 dicembre è possibile evitare le sanzioni penali per gli omessi versamenti (maggiori di 50mila euro) relativi alla dichiarazione del 2006.

Casi particolari
Contabilità separate
In caso di tenuta delle contabilità separate, la determinazione dell’acconto è unica per tutte le attività esercitate, potendosi, così, compensare le posizioni debitorie con quelle creditorie delle diverse attività (cfr. circolari 52/1991 e 73/1992).

Fusione
In caso di fusione (propria o per incorporazione), la società risultante dalla fusione o incorporante assume, a partire dalla data dalla quale la fusione ha effetto giuridico, tutti i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, le quali, per effetto della fusione, si estinguono. Il criterio rilevante per stabilire la sussistenza dell’obbligo di versamento dell’acconto Iva è costituito dall’esistenza delle società interessate dall’operazione di fusione nel periodo al quale l’acconto si riferisce (ultimo mese per i contribuenti mensili, ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali).

Fusione propria
A. Data di effetto giuridico compresa tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2007 per i contribuenti mensili ovvero tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2007 per i trimestrali. L’acconto non è dovuto né dalle società che partecipano alla fusione, in quanto hanno cessato l’attività, né dalla società risultante dalla fusione, in quanto si tratta di un soggetto di nuova costituzione.
B. Data di effetto giuridico compresa tra il 1° e il 27 dicembre 2007 per i contribuenti mensili ovvero tra il 1° ottobre e il 27 dicembre 2007 per i trimestrali. L’acconto è dovuto da tutte le società che partecipano alla fusione. Il versamento viene effettuato dalla società risultante dalla fusione che, per determinare l’importo dovuto, utilizza: per il metodo storico, i dati delle società fuse relativi alle liquidazioni periodiche del mese di dicembre 2006 per i contribuenti mensili ovvero alle dichiarazioni annuali 2006 per i trimestrali; per il metodo previsionale, la somma algebrica dell’ammontare delle risultanze delle società fuse "concernenti le sole operazioni registrate fino alla data in cui ha effetto la fusione, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie" (cfr. circolare 52/1991).

Fusione per incorporazione
A. Data di effetto giuridico compresa tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2007 per i contribuenti mensili ovvero tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2007 per i trimestrali. Solo la incorporante deve corrispondere l’acconto, il cui importo viene determinato tenendo conto, per il metodo storico, esclusivamente delle proprie risultanze contabili, e, per il metodo previsionale, di tutte le risultanze contabili, anche quelle riferibili alle attività delle incorporate.
B. Data di effetto giuridico compresa tra il 1° e il 27 dicembre 2007 per i contribuenti mensili ovvero tra il 1° ottobre e il 27 dicembre 2007 per i trimestrali. L’acconto è dovuto da tutte le società che partecipano alla fusione. Il versamento viene effettuato dalla incorporante che, per determinare l’importo dovuto, utilizza: per il metodo storico, la somma algebrica dei propri dati e di quelli delle incorporate relativi alle liquidazioni periodiche del mese di dicembre 2006 per i contribuenti mensili ovvero alle dichiarazioni annuali 2006 per i trimestrali; per il metodo previsionale, la somma algebrica dell’ammontare delle proprie previsioni e delle risultanze delle società incorporate "concernenti le sole operazioni registrate fino alla data in cui ha effetto la fusione, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie" (cfr. circolare 52/1991).

Fusione propria e per incorporazione
Effetti giuridici tra il 28 e il 31 dicembre 2007. Ogni società deve provvedere al versamento dell’acconto autonomamente. La società risultante dalla fusione o la società incorporante provvederà poi a effettuare nei termini ordinari le liquidazioni periodiche relative all’ultimo mese (o trimestre) 2007, scomputando gli acconti versati dalle singole società.

Liquidazione Iva di gruppo
Nella liquidazione Iva di gruppo, la società controllante è l’unico soggetto obbligato, per sé e per conto delle controllate, a effettuare il versamento dell’acconto. È il caso di ricordare che ogni controllata è responsabile per la tempestiva, precisa e completa trasmissione dei dati di propria competenza, nonché per la comunicazione delle variazioni della propria situazione soggettiva che possano influire sulla determinazione del debito/credito Iva.

Composizione del gruppo immutata rispetto al 2006
La società controllante determina l’acconto Iva:

  • con il metodo storico, in misura pari all’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere eseguito per il mese di dicembre del 2006, per i contribuenti mensili, ovvero con la dichiarazione annuale 2006 per i contribuenti trimestrali

    o, se inferiore,

  • con il metodo previsionale, in misura pari all’88% del versamento che il contribuente prevede di dover effettuare per il mese di dicembre 2007, per i contribuenti mensili, ovvero, con la dichiarazione annuale 2007, per i contribuenti trimestrali.

Ai fini della determinazione del dato previsionale di gruppo, tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo trasferiscono alla società controllante: le risultanze presunte relative alla liquidazione del mese di dicembre 2007, se contribuenti mensili; l’importo che si prevede di versare con la dichiarazione annuale 2007, se contribuenti trimestrali (le società con regime trimestrale speciale trasferiscono le risultanze presunte relative alla liquidazione del quarto trimestre 2006).

Composizione del gruppo diversa rispetto al 2006
A. Società uscite dal gruppo prima del 27 dicembre 2007.
Le società che non fanno più parte del gruppo determinano autonomamente l’importo dell’acconto da versare. La controllante, nel determinare il dato storico di gruppo, non deve considerare i dati relativi alle società uscite dal gruppo.
B.Società entrate nel gruppo nel 2007.
La controllante determina, compensando le poste a debito con quelle a credito, il dato storico di gruppo, includendo anche i dati relativi alle società entrate nell’anno in corso. Tali società, quindi, devono trasferire alla società controllante, oltre alle risultanze presunte per l’anno in corso, anche quelle riferibili all’anno precedente.

Liquidazione Iva di gruppo e legge finanziaria 2008
La legge finanziaria 2008 prevede che, a partire dalla liquidazione Iva di gruppo 2008, le eccedenze detraibili (credito Iva) degli enti e società non rientranti, prima di tale data, nella liquidazione di gruppo non potranno essere utilizzate in compensazione a livello di gruppo, ma resteranno nella esclusiva disponibilità del soggetto che le ha realizzate. In altri termini, a differenza di quanto previsto dall’articolo 73, terzo comma, del Dpr 633/1972, gli enti e le società sopra menzionati non potranno più trasferire il credito Iva pregresso al gruppo, ma ne conserveranno la disponibilità potendo richiederne il rimborso, ovvero, ricorrendone i presupposti, utilizzarlo in compensazione con propri debiti tributari e contributivi.

Contribuenti esercenti particolari tipologie di servizi
Per le imprese che effettuano:

  • servizi di telecomunicazione
  • somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e di depurazione
  • gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri

che nel 2006 hanno versato a titolo di imposta sul valore aggiunto un ammontare superiore a 2 milioni di euro, l’acconto Iva dovuto è pari al 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (articolo 1, comma 471, legge 311/2004).

 
Stefano Cesati e Ignazio La Candia