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21C - Aliquota 20 Reverse Charge Edilizia art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72 Torna indietro
N° doc. 20.368
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
21C - Aliquota 20 Reverse Charge Edilizia art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72
 

21C – Aliquota 21% Reverse Charge Edilizia art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72

 

Questa causale viene utilizzata per registrare le prestazioni ricevute da soggetti che emettono la fattura senza l’indicazione dell’imposta nel settore edile. Trattasi di prestazione di servizi, compresa la manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che esercitano attività di costruzione o ristrutturazioni di immobili, ossia nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro appaltatore.

 

Il committente che riceve al fattura deve integrarla con l’imposta e registrarla, in pari data, sia nel registro acquisti che in quello delle vendite, utilizzando la causale Iva “21C”.

 

Esempio: vedere nelle registrazioni tipo FA – Fattura di acquisto

 

Le proprietà della causale sono illustrate nella Guida on-line generica.

 

 

** Documentazione fiscale

 

 

RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI

FORMULATI IN OCCASIONE DELLA VIDEOCONFERENZA DI

ITALIA OGGI  Roma 20 Gennaio 2007

 

3.5 Reverse charge in edilizia: rilevanza della destinazione ultima della

prestazione.

D. Si domanda se il meccanismo dell’inversione contabile trova o meno

applicazione nelle ipotesi in cui il committente principale dei lavori edili è

un impresa alberghiera che effettua la ristrutturazione o la manutenzione

del fabbricato strumentale, o nel caso di un professionista che provvede

alla manutenzione del proprio studio.

R. Il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica alle prestazioni di

servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori

indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività

economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA,

operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o

subappaltatore.

Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale

committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera.

Infatti, il nuovo comma 6 dell’art. 17 del D.p.r. 633 del 1972, ai fini

dell’applicazione del regime del reverse charge non richiede che il

committente principale sia necessariamente un’impresa che opera nel

settore della costruzione o ristrutturazione di immobili. Come chiarito con la

circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, affinché il sistema dell’inversione

contabile trovi applicazione, occorre che ricorrano requisiti soggettivi

specifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio, solo in capo ai

soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che risultano

committenti degli interventi edili.

Pertanto il regime dell’inversione contabile deve trovare applicazione,

ricorrendo i presupposti sopra richiamati, anche nelle ipotesi in cui il

committente dei lavori sia una impresa alberghiera o un professionista, ma

ovviamente non nei suoi confronti (l’appaltatore applicherà regolarmente

l’IVA nei suoi confronti, in quanto il rapporto tra committente e appaltatore

non è interessato dalla norma di cui all’art. 17, comma 6).

 

3.6 Reverse charge: costruzione e installazione infissi

D. Si chiede di confermare se la produzione di infissi, accompagnata dalla

posa in opera, rientrando fra le attività di falegnameria (c.a. 20.30.2), non

sia soggetta al reverse charge, indipendentemente dalla circostanza che il

rapporto contrattuale con il committente si configuri come fornitura con

posa in opera oppure appalto.

R. La circolare n. 37 del 2006, individua le prestazioni per le quali deve essere

adottato il sistema del reverse-charge attraverso il riferimento alla tabella di

classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004). Più

precisamente, occorre far riferimento alla sezione F, che individua le

prestazioni rese nell’ambito del settore edile, intitolata “Costruzioni”.

Il meccanismo del reverse-charge è applicabile, quindi, solo nei casi in cui

il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla

predetta sezione F.

La produzione di infissi, rientrante nell’attività di falegnameria di cui alla

voce 20.30.2, non è riconducibile al settore edile e, pertanto, non è soggetta

al reverse-charge a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il

prestatore e il committente.

 

 
Info: 06 97626328