RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI
FORMULATI IN OCCASIONE DELLA VIDEOCONFERENZA DI
ITALIA OGGI Roma 20 Gennaio 2007
3.5 Reverse charge in edilizia: rilevanza della destinazione ultima della
prestazione.
D. Si domanda se il meccanismo dell’inversione contabile trova o meno
applicazione nelle ipotesi in cui il committente principale dei lavori edili è
un impresa alberghiera che effettua la ristrutturazione o la manutenzione
del fabbricato strumentale, o nel caso di un professionista che provvede
alla manutenzione del proprio studio.
R. Il meccanismo del reverse charge in edilizia, si applica alle prestazioni di
servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori
indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività
economiche ATECOFIN (2004), nei confronti di un altro soggetto IVA,
operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o
subappaltatore.
Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale
committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera.
Infatti, il nuovo comma 6 dell’art. 17 del D.p.r. 633 del 1972, ai fini
dell’applicazione del regime del reverse charge non richiede che il
committente principale sia necessariamente un’impresa che opera nel
settore della costruzione o ristrutturazione di immobili. Come chiarito con la
circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, affinché il sistema dell’inversione
contabile trovi applicazione, occorre che ricorrano requisiti soggettivi
specifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio, solo in capo ai
soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che risultano
committenti degli interventi edili.
Pertanto il regime dell’inversione contabile deve trovare applicazione,
ricorrendo i presupposti sopra richiamati, anche nelle ipotesi in cui il
committente dei lavori sia una impresa alberghiera o un professionista, ma
ovviamente non nei suoi confronti (l’appaltatore applicherà regolarmente
l’IVA nei suoi confronti, in quanto il rapporto tra committente e appaltatore
non è interessato dalla norma di cui all’art. 17, comma 6).
3.6 Reverse charge: costruzione e installazione infissi
D. Si chiede di confermare se la produzione di infissi, accompagnata dalla
posa in opera, rientrando fra le attività di falegnameria (c.a. 20.30.2), non
sia soggetta al reverse charge, indipendentemente dalla circostanza che il
rapporto contrattuale con il committente si configuri come fornitura con
posa in opera oppure appalto.
R. La circolare n. 37 del 2006, individua le prestazioni per le quali deve essere
adottato il sistema del reverse-charge attraverso il riferimento alla tabella di
classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004). Più
precisamente, occorre far riferimento alla sezione F, che individua le
prestazioni rese nell’ambito del settore edile, intitolata “Costruzioni”.
Il meccanismo del reverse-charge è applicabile, quindi, solo nei casi in cui
il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla
predetta sezione F.
La produzione di infissi, rientrante nell’attività di falegnameria di cui alla
voce 20.30.2, non è riconducibile al settore edile e, pertanto, non è soggetta
al reverse-charge a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il
prestatore e il committente.