Prova INTEGRATO GB
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1.1 Normativa Torna indietro
N° doc. 21.131
GBsoftware SpA
 
lib
Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
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 2 - Opzioni
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stampa
 7 - Indicatori di anomalia
stampa
 8 - Valutazione del rischio
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
1.1 Normativa
 
      
       
- Riciclaggio
      
- Soggetti
      
- Obblighi
      
- Adeguata Verifica della Clientela
 
 Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria n. 60 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo illecito del sistema economico e finanziario a scopi sia di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo.
 
 
La definizione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 co. 1 del D. Lgs 231/2007, si discosta dalla quella dettata dall’art. 648-bis c.p. ai fini della configurazione dell’omonimo reato, tanto che si può parlare di una definizione amministrativa di riciclaggio più ampia, che assume valore soltanto ai fini della presente normativa e non ai fini penalistici.
L’art. 2 co. 1 definisce come riciclaggio le seguenti azioni:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una       partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.”
La fattispecie amministrativa di riciclaggio comprende dunque, oltre al momento della conversione ovvero del trasferimento del bene di provenienza illecita, anche il momento “ricettativo” dell’occultamento e della detenzione.
 
 
Al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la legge impone una partecipazione attiva di soggetti, quali alcuni professionisti, che maggiormente possono venire a contatto con i fenomeni suddetti.
L’art. 12, co. 1 individua i seguenti professionisti come destinatari della normativa antiriciclaggio:
- i soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, centri di assistenza fiscale (Caf) e patronati;
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti precedentemente elencati.
 
 
Eseguire una prestazione professionale costituisce il presupposto per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti.
Il D. Lgs. 231/07 prevede a carico dei professionisti e delle società di revisione contabile i seguenti obblighi (art. 18), che complessivamente vanno a costituire l’obbligo generale di adeguata verifica:
- registrazione e conservazione delle informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione;
- registrazione e conservazione di dati ed informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite;
- adeguata verifica della clientela;
- segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio all’UIF (Unità di informazione finanziaria);
- segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni concernenti l’uso del contante e dei titoli al portatore;
- collaborazione con le autorità antiriciclaggio e istituzione di misure di controllo interno a fini antiriciclaggio, con assicurazione di una adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
        
 
Tale obbligo, previsto dall’art. 16 D. Lgs 231/07, scatta per il professionista nei casi in cui, nello svolgimento della propria attività professionale:
- la prestazione professionale effettuata abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- le prestazioni professionali eseguite in maniera occasionale comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni fra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
- l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. (Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile);
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
L’adeguata verifica della clientela consiste nel compimento di alcune attività (identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da una fonte affidabile e indipendente; identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo; acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale; controllo costante nello svolgimento della prestazione professionale) che sono più o meno intense e approfondite a seconda del grado di rischio associato al cliente.
L’adeguata verifica potrà essere dunque ordinaria (art. 18 D. Lgs. 231/07), semplificata (artt. 25 e 26 D. Lgs. 231/07), ovvero rafforzata (art. 28 D. Lgs. 231/07).
Info: 06 97626328