NOTA
Secondo quanto stabilito nell’art 6 comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.
I soggetti che possono accedere a tale possibilità di deduzione sono, coloro che determinano la base imponibile IRAP secondo gli art 5, 5-bis, 6, 7 e 8 decreto delegato n. 446 del 15/12/1997, rispettivamente elencati di seguito:
- società di capitali e enti commerciali
- società di persone e imprese individuali
- banche e altri enti e società finanziari
- imprese di assicurazione
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.
Per approfondimenti è possibile consultare la “Circolare 16/E dell’agenzia delle entrate del 14/04/2009” e la “Circolare 8/E dell’agenzia delle entrate del 3/04/2013”.
Nel rigo RF18 devono essere riportate le spese di rappresentanza in base alla disposizioni del TUIR. La gestione presente permette di effettuare i calcoli.
1. “Spese per alberghi e ristoranti di rappresentanza”
In base al dato presente la procedura effettua il calcolo delle le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano tra quelle di rappresentanza sono deducibili nel limite del 75 per cento del loro ammontare, senza ulteriori limiti.
- “Spese di rappresentanza deducibili”
Secondo la nuova disposizione del comma 2 dell’art. 108 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità. In tale rigo sono sommate anche le spese di per alberghi e ristoranti di rappresentanza di cui al punto precedente.
Il limite di deducibilità è calcolato applicando all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica le percentuali stabilite dal D.M. 19 Novembre 2008.
- “Spese di rappresentanza ante L. 244/2007”
Le spese di rappresentanza, sorte nel periodo precedente l’entrata in vigore della L. 244/2007, erano ammesse in deduzione per un terzo del loro ammontare e deducibili in cinque quote costanti. I soggetti che hanno adottato tale rateizzazione, per il riporto dell’ultima quota, devono utilizzare la funzione “Controlli” o inserire il dato da input.
- Riporto dei dati nel dichiarativo
In fondo alla gestione la procedura visualizza gli importi che saranno riportati nei righi del modello, come definito dalle istruzioni ministeriali.
Nel rigo RF19 “Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art.102 c.6)” è presente una gestione.
All’interno della gestione, cliccando sul pulsante , è possibile accedere alla form che permettere la gestione di tali spese.
Si ricorda che le spese di manutenzione e riparazione eccedenti la quota deducibile di periodi d’imposta precedenti vengono riportate solo se si utilizza l’apposita form, sia se si ha l’integrazione dei dati con la contabilità sia se la compilazione del dichiarativo avviene da input.
L’operazione viene verificata in automatico dalla procedura tramite la funzione “Controlli”.