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 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
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 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
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 31.12 Studi di Settore 2011
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 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
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 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
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 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Certificazioni da rilasciare ai percipienti entro il 28/02

5.2 - Certificazioni da rilasciare al sostituto entro il 28/02 dell'anno successivo.

 

Sono obbligati a versare la ritenuta d’acconto, i soggetti che corrispondono il compenso, se esercitano attività d'impresa o se sono società o enti di ogni tipo.

Dall'1.1.1998 sono obbligati anche i professionisti ed il condominio..

 

Lavoro autonomo – Abituale e occasionale – Diritti d’autore – sportivi professionisti.

 

I sostituti d'imposta effettuano una ritenuta d’acconto del 20% (del 30% in caso di compensi a stranieri) sull'imponibile ( o sul 75% in caso di diritti d’autore).

L’importo della ritenuta, va versato entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso con il codice tributo 1040.

Gli importi delle  ritenute vanno arrotondate al centesimo di euro, e vanno versate a mezzo delega Mod. F24 con possibilità di compensazione con eventuali altri crediti tributari e previdenziali risultanti dal modello.

 

Il sostituto, , deve rilasciare un certificato attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate entro 28 febbraio  dell’anno successivo. Nuovo termine in vigore dal 2008).

 

Compensi non soggetti a ritenuta: i compensi inferiori a 25,82, che non costituiscono acconto di maggiori compensi, corrisposti per lavoro autonomo non abituale, da enti non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 ) non sono soggetti a ritenuta.

C’e’ l’obbligo di annotare  in apposito registro  le generalità ed indirizzo di ogni percipiente e  l’entità e causale delle somme versate.

 

Associazioni sportive dilettantistiche: le indennità, i rimborsi forfetari di spese, i premi e i compensi costituiscono, a decorrere dall'1.1.2003, redditi diversi, ma solo per la parte che eccede 7.500,00 (5.164,57 fino al 31.12.2002) all'anno. Non costituiscono inoltre reddito i rimborsi di spese di vitto, alloggio e viaggio, documentate, per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

I compensi eccedenti 7.500,00 e fino 28.158,28 sono tassati, a titolo d'imposta, con applicazione dell'aliquota Irpef relativa al primo scaglione, e relative addizionali: non devono essere dichiarati, ma di essi si deve tener conto al fine del calcolo delle aliquote sugli eventuali altri redditi dichiarati dal percettore.

La quota di compenso superiore a 28.158,28 è tassata con l'applicazione dell'aliquota del 23% a titolo d'acconto, e va quindi dichiarata dal percettore che dovrà provvedere al conguaglio delle imposte eventualmente dovute in sede di dichiarazione. L'aliquota del primo scaglione si applica anche per i compensi corrisposti all'atleta non residente (R.M. 1.10.2001, n. 142/E).

 

Agenti, rappresentanti ecc. – indennità per cessazione di rapporti

 

Sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, mediazione,

procacciamento di affari e agenzia e rappresentanza di commercio, corrisposte da imprese,società, professionisti ed artisti (esclusi quindi i privati) è dovuta una ritenuta d’acconto del 23%, calcolata su 1/2 dell'ammontare delle provvigioni (pari all'11,5% sul totale).

 

La ritenuta del 23% si applica su 1/5 delle provvigioni (ed è pari quindi al 4,60% sul totale) se il percipiente attesta, mediante invio al committente di specifica raccomandata A.R., di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi entro il 31.12 dell’anno precedente nel caso di rapporti continuativi, ovvero entro 15 gg. dalla stipula di nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc., o infine per le operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione (D.M. 16.4.1983)

 

Le ritenute sulle provvigioni devono essere versate con le modalità indicate per i compensi di lavoro autonomo e vanno dichiarate dal sostituto d’imposta nell’apposita dichiarazione.

 

Provvigioni escluse: sono escluse da ritenute:

a) le provvigioni corrisposte da imprese agricole;

b) le provvigioni percepite da: agenzie di viaggio; rivendite biglietti viaggio persone; agenti assicurazione. per prestazioni a società di assicurazione; banche e società per operazioni di leasing, in taluni casi; mediatori e rappresentanti di produttori agricoli, ittici, ecc.; distributori di pellicole cinematografiche; agenti marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per servizi resi alle stesse; commissionari in mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame; consorzi e coop. fra imprese artigiane, agricole e commerciali. (senza fini di lucro).

 

N° doc. 7981 - aggiornato il 24/02/2008 - Autore: GBsoftware S.p.A
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   Art. 4 - Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d imposta
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