5.2 - Certificazioni da rilasciare al sostituto entro il 28/02 dell'anno successivo.
Sono obbligati a versare la ritenuta d’acconto, i soggetti che corrispondono il compenso, se esercitano attività d'impresa o se sono società o enti di ogni tipo.
Dall'1.1.1998 sono obbligati anche i professionisti ed il condominio..
Lavoro autonomo – Abituale e occasionale – Diritti d’autore – sportivi professionisti.
I sostituti d'imposta effettuano una ritenuta d’acconto del 20% (del 30% in caso di compensi a stranieri) sull'imponibile ( o sul 75% in caso di diritti d’autore).
L’importo della ritenuta, va versato entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso con il codice tributo 1040.
Gli importi delle ritenute vanno arrotondate al centesimo di euro, e vanno versate a mezzo delega Mod. F24 con possibilità di compensazione con eventuali altri crediti tributari e previdenziali risultanti dal modello.
Il sostituto, , deve rilasciare un certificato attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate entro 28 febbraio dell’anno successivo. Nuovo termine in vigore dal 2008).
Compensi non soggetti a ritenuta: i compensi inferiori a € 25,82, che non costituiscono acconto di maggiori compensi, corrisposti per lavoro autonomo non abituale, da enti non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 ) non sono soggetti a ritenuta.
C’e’ l’obbligo di annotare in apposito registro le generalità ed indirizzo di ogni percipiente e l’entità e causale delle somme versate.
Associazioni sportive dilettantistiche: le indennità, i rimborsi forfetari di spese, i premi e i compensi costituiscono, a decorrere dall'1.1.2003, redditi diversi, ma solo per la parte che eccede € 7.500,00 (€ 5.164,57 fino al 31.12.2002) all'anno. Non costituiscono inoltre reddito i rimborsi di spese di vitto, alloggio e viaggio, documentate, per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
I compensi eccedenti € 7.500,00 e fino € 28.158,28 sono tassati, a titolo d'imposta, con applicazione dell'aliquota Irpef relativa al primo scaglione, e relative addizionali: non devono essere dichiarati, ma di essi si deve tener conto al fine del calcolo delle aliquote sugli eventuali altri redditi dichiarati dal percettore.
La quota di compenso superiore a € 28.158,28 è tassata con l'applicazione dell'aliquota del 23% a titolo d'acconto, e va quindi dichiarata dal percettore che dovrà provvedere al conguaglio delle imposte eventualmente dovute in sede di dichiarazione. L'aliquota del primo scaglione si applica anche per i compensi corrisposti all'atleta non residente (R.M. 1.10.2001, n. 142/E).
Agenti, rappresentanti ecc. – indennità per cessazione di rapporti
Sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, mediazione,
procacciamento di affari e agenzia e rappresentanza di commercio, corrisposte da imprese,società, professionisti ed artisti (esclusi quindi i privati) è dovuta una ritenuta d’acconto del 23%, calcolata su 1/2 dell'ammontare delle provvigioni (pari all'11,5% sul totale).
La ritenuta del 23% si applica su 1/5 delle provvigioni (ed è pari quindi al 4,60% sul totale) se il percipiente attesta, mediante invio al committente di specifica raccomandata A.R., di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi entro il 31.12 dell’anno precedente nel caso di rapporti continuativi, ovvero entro 15 gg. dalla stipula di nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc., o infine per le operazioni occasionali entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione (D.M. 16.4.1983)
Le ritenute sulle provvigioni devono essere versate con le modalità indicate per i compensi di lavoro autonomo e vanno dichiarate dal sostituto d’imposta nell’apposita dichiarazione.
Provvigioni escluse: sono escluse da ritenute:
a) le provvigioni corrisposte da imprese agricole;
b) le provvigioni percepite da: agenzie di viaggio; rivendite biglietti viaggio persone; agenti assicurazione. per prestazioni a società di assicurazione; banche e società per operazioni di leasing, in taluni casi; mediatori e rappresentanti di produttori agricoli, ittici, ecc.; distributori di pellicole cinematografiche; agenti marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per servizi resi alle stesse; commissionari in mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame; consorzi e coop. fra imprese artigiane, agricole e commerciali. (senza fini di lucro).