Il quadro “RN – Determinazione dell’IRES” richiede l'indicazione dei redditi e delle perdite delle società di capitali, rilevate ai fini IRES, come previsto dell’art. 75, D.P.R. 917/1986.
L’IRES si applica sul reddito complessivo netto, prodotto in Italia e all’estero, esclusi i redditi esenti o assoggettati a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva.
L’ires si determina applicando alla base imponibile l’aliquota del 27,5% dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. In precedenza l'aliquota era 33% (art. 77, D.P.R. 917/1986).
La base imponibile ai fini della tassazione delle società soggette ad IRES è costituita dal reddito d’impresa determinato con le regole contenute negli art. 81-114, D.P.R. 917/1986.
Alcune situazioni prevedono una diversa applicazione dlel’imposta:
a) la «participation exemption»: riguarda l’esenzione parziale da tassazione delle plusvalenze e l’irrilevanza delle minusvalenze derivanti da partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 87, D.P.R. 917/1986 con possibili limitazioni anche alla deduzione degli interessi passivi («pro-rata patrimoniale» – art. 97, D.P.R. 917/1986);
b) la detassazione nella misura del 95% dei dividendi percepiti dai soggetti IRES (art. 89, D.P.R. 917/1986);
c) l'introduzione di una nuova disciplina per la deduzione degli interessi passivi;
d) la trasparenza fiscale che consente, in particolari situazioni, di presenza di diffuse ed equilibrate partecipazioni, di attribuire ai soci il reddito delle società soggette ad Ires, come nel caso delle società di persone (artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986);
f) il consolidato fiscale, nazionale o mondiale, che consente alle società appartenenti ad un gruppo di imprese di determinare un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascuna di esse (artt. 117 e 130, D.P.R. 917/ 1986;
g) il dividend washing, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, art. 109, D.P.R. 917/1986, introdotto dal D.L. 203/2005 e in vigore dall'1.1.2006;
h) la tassazione dei distretti produttivi (art. 1, commi da 366 a 372, L. 266/2005).