'Prezzi' bloccati per le auto in uso promiscuo - Circolare n 21/E del 17 aprile 2007.


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'Prezzi' bloccati per le auto in uso promiscuo - Circolare n 21/E del 17 aprile 2007.
Autore: Roberto Vetrone - aggiornato il 15/05/2007
N° doc. 3326
15 05 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Circolare n 21/E del 17 aprile 2007

“Prezzi” bloccati per le auto in uso promiscuo

Per il calcolo delle ritenute Irpef, il fringe benefit è determinato continuando ad applicare la percentuale del 30 per cento al costo chilometrico d’esercizio indicato dalle tabelle Aci
 
In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, vige un principio noto come “principio di onnicomprensività”. Tale regola è contenuta nell’articolo 51 del Tuir, che dispone quanto segue: "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Pertanto, la retribuzione imponibile è costituita non solo da redditi monetari, ma anche da quelli in natura, proprio in quanto la norma citata fa riferimento anche ai “valori in genere”.

Questi compensi (in natura) spesso vengono denominati fringe benefit, mutuando la terminologia dalla lingua inglese.
Un esempio classico di tale forma di retribuzione è rappresentata dal veicolo concesso in uso al dipendente non solo per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali (cosiddetto uso promiscuo del veicolo).
La normativa che disciplina la fattispecie ha subito recentemente diverse modifiche in più occasioni, che hanno reso necessario dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Lo scorso 17 aprile, l’Agenzia delle entrate ha emanato la
circolare n. 21/E per fornire chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle ritenute da effettuare, a opera dei sostituti d’imposta, ai dipendenti a cui sia stato affidato un veicolo in uso “promiscuo”.
Le modifiche di cui si è parlato hanno interessato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, inerente proprio la valutazione del fringe benefit in questione.
Le novità sono state introdotte, con un primo intervento, dall’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto legge n. 262 del 2006. Queste hanno riguardato l’innalzamento della quota percentuale (dal 30 al 50 per cento) da applicare al compenso in natura scaturente dall’uso promiscuo del veicolo, per determinarne il reddito imponibile. Si precisa che tale importo (che è quello da considerare come costo fiscalmente riconosciuto in sede di determinazione del reddito d’impresa per il sostituto d’imposta che fornisce il veicolo a uso promiscuo al dipendente) scaturisce dal calcolo del costo chilometrico d’esercizio indicato dalle tabelle Aci (approvate con decreto e pubblicate in Gazzetta Ufficiale alla fine di ogni anno e in vigore per l’anno successivo), basato su una percorrenza forfetaria di 15mila chilometri (tale percorrenza esprime una presunzione assoluta, prescinde dall’effettivo utilizzo del veicolo stesso); il valore del fringe benefit va ragguagliato al periodo dell’anno (cfr circolare n. 326/1997).

Le nuove disposizioni dovevano trovare applicazione dal periodo d’imposta 2006, per effetto dell’originario articolo 2, comma 72, del citato decreto 262/2006. In realtà, la norma ha subito delle modifiche con l’approvazione della Finanziaria 2007 e, in particolare, con la previsione di cui all’articolo 1, comma 324, in base al quale, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente percentuale dal 30 al 50 per cento trova applicazione dal periodo d’imposta 2007.

Le modifiche normative in tema di disciplina fiscale degli autoveicoli scaturiscono dagli effetti negativi sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea, nella causa C-228/05, riguardante la detrazione Iva sui mezzi di trasporto. In tale contesto, si inserisce la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 72, del decreto legge n. 262/2006, dove si afferma che potranno essere modificate, in senso più favorevole al contribuente, le misure in esso indicate, relativamente alle disposizioni che limitano la deducibilità delle spese relative agli autoveicoli, laddove il Consiglio Ue autorizzi l’Italia a stabilire una percentuale ridotta della detrazione dell’Iva sull’acquisto di beni e sulle relative spese, riguardanti i veicoli aziendali.
Lo stesso articolo 2, comma 72, riconosce, in tema di fiscalità di autoveicoli e ai soli fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap, la possibilità di utilizzare le disposizioni previgenti più favorevoli al contribuente, sia per il periodo d’imposta 2006 che per i successivi.

La circolare 21/E, proprio nell’eventualità di una “più favorevole” modifica della normativa, chiarisce la possibilità di determinare gli imponibili e il versamento degli stessi acconti con il coefficiente del 30 per cento. Pertanto, il sostituto d’imposta dovrà, in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche, calcolare le ritenute del 2007 considerando la quota percentuale del 30 per cento.
Non è superfluo ricordare che, a seguito dell’omogeneizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali per effetto dell’entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, le stesse considerazioni valgono anche per l’imponibile previdenziale.

Nel caso in cui i sostituti d’imposta nei primi mesi del 2007 abbiano operato ritenute sulla base della più gravosa previsione del 50 per cento, potranno recuperare tali valori nel corso dell’anno oppure in sede di conguaglio di fine anno.

Infine, i datori di lavoro dovranno indicare fra le annotazioni del Cud il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

 
Roberto Vetrone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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