Anche la manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di cereali, ortaggi, vitigni e agrumeti (e di tutti gli altri appartenenti alle classi 01.11, 01.12, 0.13 della tabella Atecofin) rientra tra le attività che producono reddito agrario e che possono, quindi, usufruire della tassazione su base catastale. E' la novità contenuta nel decreto del 26 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 264 di ieri, in cui, in seguito a una nota del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, viene modificata l'ultima dizione della tabella allegata al provvedimento ministeriale dello scorso 11 luglio, contenente l'elenco dei prodotti agricoli e delle relative attività di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir.
Secondo quanto previsto dal Tuir e specificato dalla circolare 44/E del 2004, si considerano attività agricole, tassate su base catastale, quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali e tassativamente indicati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del ministero delle Politiche agricole e forestali.
Il decreto ministeriale del 19 marzo 2004 aveva già indicato in un'apposita tabella tali prodotti agricoli. Il provvedimento dello scorso luglio, pubblicato sulla G.U. del 21 agosto, ha poi ampliato l'elenco, aggiungendo tra le cosiddette attività connesse: la produzione di prosciutti, salami e insaccati, la disidratazione di erba medica, la lavorazione, la raffinazione e il confezionamento del miele, la piscicoltura (in particolare, la produzione di filetti di pesce) e le attività di manipolazione di tutti i prodotti indicati dalla tabella.
Il decreto pubblicato ieri, invece, recupera alcune categorie già presenti nel Dm del 2004 ed escluse dal decreto di luglio 2007, ovvero la manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni delle seguenti classi (secondo la tabella Atecofin 2004):
- 01.11: coltivazione di cereali (compreso il riso), semi, barbabietola da zucchero, tabacco
- 01.12: coltivazione di ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai
- 01.13: colture viticole, olivicole, agrumicole, frutticole diverse.
Le disposizioni ministeriali sono valide dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; pertanto, per le persone fisiche e le società semplici, per le quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, si applicano a partire dall'anno 2007.
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