PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI - CHIARIMENTI VARI
1. Decorrenza obblighi antiriciclaggio
Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Coloro che si avvalgono della facoltà di integrare i registri tenuti in forza di altre disposizione di legge per la costituzione dell'archivio unico, devono procedervi entro 60 gg. dalla suddetta scadenza. Analogo termine è previsto per la costituzione dell'archivio unico informatico.
2. Archivio unico cartaceo
Consiste in un registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato, o di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. L'operatore può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.
3. Documenti per l'identificazione
Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.
4. Archivio unico informatico.
Il termine per la costituzione dell'AUI è di 60 gg. dall'entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). In attesa dell'istituzione di tale archivio, è necessario avvalersi temporaneamente di un registro cartaceo i cui dati andranno riversati nell'AUI.
5. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione.
Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per operazioni poste in essere tra operatori non finanziari.
6. Istituzione archivio unico
L'obbligo di istituzione di tale archivio sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione. I dati vanno conservati per 10 anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.
7. Sanzioni
L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.
8. Segnalazioni di operazioni sospette
Tale obbligo sussiste a prescindere dal valore dell'operazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.
9. Identificazione di garanti da parte dei mediatori crediti.
Poiché non espressamente richiesto, l'identificazione di eventuali garanti non deve essere effettuata.