21.2.4 - Relazione sulla gestione


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21.2.4 - Relazione sulla gestione
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 24/04/2010
N° doc. 11565

Bilancio Europeo 2010 – Relazione sulla gestione – art. 2.428

1 - Le novita’ della redazione per il 2010
2 - La redazione della Relazione sulla gestione

3 - La produzione del fascicolo

 

Premessa

La relazione della gestione, prevista dall’art. 2428 del codice civile, in linea di massima, va presentata  da tutte le societa’ di capitali.

 

Si possono verificare tre diverse situazioni, la prima della quale permette la sostituzione dell’obbligo e le altre due, pur prevedendolo,  ne modulano il contenuto.

 

Il caso di possibile esenzione riguarda quelle societa’ che possono presentare il bilancio abbreviato, in base all’art. 2435-bis. L’ultimo comma dell’art. prevede infatti che:

 

Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione. Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.


Ricorrendo la situazione e’ possibile non presentare la Relazione sulla gestione a condizione che si completi la nota integrativa con i dati richiesti ai punti 3) e 4) dell’art. 2428, riportandovi percio’

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”

 

Resta inteso che si tratta di una facolta’ e che pertanto anche le imprese di ridotte dimensioni possono comunque presentare la Relazione sulla gestione in modalita’ autonoma.

 

La seconda precisazione va fatta per quelle societa’, che pur essendo tenute alla presentazione della Relazione sulla gestione, rientrano nella prima fascia che prevede:

 

Totale dell’attivo non superiore a € 43.000.000,

Totale dei ricavi non superiore a € 50.000.000

Dipendenti non superiori a 250.

 


Queste societa’ possono omettere le informazioni di 2’ livello, obbligatorie soltanto per le “Grandi Imprese”.

Devono comunque indicare le informazioni richieste dai punti dal 1 al 6-bis del 2’ comma dell’art. 2428.

 

1 - Le novita’ della redazione per il 2010

 

Per l’anno 2010 non sono  previste particolari novita’ rispetto alla prima redazione gia’ fatta per il 2008, che, lo ricordiamo, era primo anno di applicazione.  

 

2 - La redazione della relazione – la legge

 

 

L’art. 2428 del c.c. – La Relazione sulla gestione

 

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta. L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

 

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della societa' in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della societa' al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

 

 

La procedura propone un testo base che l’utente potra’ modificare e completare, e delle gestioni integrate alla contabilita’.

 

1a) - Testo base:

 

Il testo base potra’ essere liberamente modificato, come in un qualsiasi strumento di office automation. I dati da completare a cura dell’utente sono evidenziati in giallo.

 

1b) – Griglie contenenti i dati contabili:

 

Sono proposte diverse griglie contenenti i dati contabili presenti nella procedura di contabilita’.

I dati proposti nelle varie gestioni, sono gia’  riportati nelle griglie, a seguito dei collegamenti predisposti da Gbsoftware ai conti del piano dei conti base e pertanto sono gia’ riportati correttamente, tenendo presente l’appartenenza del conto al piano dei conti Cee, la suddivisione se entro od oltre i 12 mesi,  etc..

Ad ogni modifica della prima nota verranno aggiornati i dati contabili, risultanti dal collegamento con i singoli conti.

Per intervenire nelle griglie e’ necessario posizionarsi sulla scritta “Modifica” posta in alto a sinistra di ognuna. Dalla maschera che si apre sara’ possibile, con doppio  click, intervenire sia per la visualizzazione che per la modifica dei dati proposti dalla procedura.

 

n.b.: ovviamente, nel caso in cui l’utente ha aggiunto nuovi conti al piano dei conti, dovra’ provvedere al loro collegamento e riporto nel campo della griglia voluta, agganciandoli dalla apposita gestione, disponibile nella maschera’ di dettaglio.

Il funzionamento di questa operazione e’ spiegato in dettaglio nella guida operativa allegata e nell’audiovisivo.

 

3 - La produzione del fascicolo da inviare al registro imprese

Per la inclusione del documento nel file da inviare al Registro Imprese, si rimanda alla guida disponibile sulla apposita gestione.

 

 Allegati
 Codice Civile (R.D. del 16/03/1942 n° 262)
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