30201 - Commessa Y


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30201 - Commessa Y
Autore: Gbsoftware srl - aggiornato il 01/01/2008
N° doc. 5473

30201 – COMMESSA y

 

Contenuto

Quando l'attività dell'impresa si estrinseca in una prestazione di servizi (appalti, installazioni, ricerche di mercato ecc. ) a fine eserci­zio possono esserci dei lavori in corso, per i quali si devono rilevare le rimanenze.

In questo sottoconto vanno registrate le prestazioni di servizi effet­tuate a cavallo dei due esercizi.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 11), Codice civile, la valutazione dei lavori in corso su ordinazione deve essere effettuata sulla base dei corrispettivi contrattuali, maturati con ragionevole certezza.

La legge utilizza l'espressione verbale «possono», ma tale espres­sione va intesa nel senso della discrezionalità tecnica non di quella libera da parte dei redattori del bilancio.

In altri termini, se ricorrono le condizioni di ragionevole certezza, i lavori in corso su ordinazione «devono» essere valutati sulla base dei ricavi contrattuali.

Questo vale sia per i lavori di durata inferiore a 12 mesi che per quelli di durata superiore.

Si presenta anche in questo caso un contrasto notevole fra la nor­mativa fiscale e quella civilistica. Quest'ultima risulta molto più rigida di quella fiscale.

Infatti la normativa civilistica impone per tutti i lavori in corso su ordinazione la valutazione a ricavo (la questione non riguarda i lavori finiti, per i quali si ha già un ricavo), mentre quella fiscale:

  • prevede la valutazione al costo per i lavori in corso con tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi (art. 92, comma 6, del D.P.R. 917/862); non è prevista la possibilità di valutazione ad un valore superiore e occorre quindi apportare una variazione in meno in dichiarazione dei redditi, rilevando le imposte differite;

·         prevede la valutazione a corrispettivo per quelli con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi (art. 93, comma 2, del D.P.R. 917/860;

·         consente anche per questi ultimi la valutazione a costo, a certe condizioni e con richiesta all'Ufficio territorialmente compe­tente dell'Agenzia delle entrate (art. 93, comma 5, del D.P.R. 917/861-2).

Come si è precisato, i principi contabili ammettono per i lavori in corso di breve durata la valutazione al costo, che va ridotto se è pre­visto un minore ricavo (si veda il principio contabile n. 23).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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