770 semplificato, chiarimenti per i dati previdenziali - Circolare Inps n. 104 del 16 settembre 2005


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770 semplificato, chiarimenti per i dati previdenziali - Circolare Inps n. 104 del 16 settembre 2005
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 30/09/2005
N° doc. 583
29 09 2005 - Edizione delle 15:15  
 
                                                         Circolare Inps n. 104 del 16 settembre 2005

                                                      770 semplificato, chiarimenti per i dati previdenziali

Un'importante novità della modulistica è la casella "Bonus L. 243/2004" per l'esposizione dei dati relativi all'incentivo attribuito ai dipendenti privati che hanno rinviato il pensionamento
 
Con la circolare n. 104 del 16 settembre 2005, l'Inps fornisce chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2005 Semplificato relativamente alla parte C, dedicata all'esposizione dei dati previdenziali.
Tale documento, dunque, integra le istruzioni contenute nel provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2005, con cui è stato approvato il modello 770/2005 Semplificato, con particolare riferimento all'esposizione dei dati previdenziali e assistenziali dovuti a Inps, Inpdap e Ipost, e dei dati assicurativi Inail.

Tralasciando gli aspetti fiscali, trattati di recente (vedi nella sezione Riflettori su..., "Le novità del modello 770"), in questa sede ci soffermiamo sull'esposizione dei dati previdenziali e assistenziali nella parte C di ciascuna comunicazione dati relativa alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, con le precisazioni contenute nella recente circolare Inps.

Un'importante novità della modulistica è contenuta nella sezione 3, relativamente ai contributi dovuti, dove è stata istituita la casella "Bonus L. 243/2004" per l'esposizione dei dati relativi all'incentivo attribuito ai dipendenti privati che hanno deciso di rinviare il pensionamento.

Le informazioni che interessano l'Inps sono contenute nelle parti A e C delle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati. In realtà, nella comunicazione sono presenti dati già inseriti nel Cud 2005 che i datori di lavoro hanno consegnato ai loro dipendenti; pertanto, le istruzioni relative ai dati previdenziali e assistenziali Inps sono analoghe a quelle contenute nel Cud.

PARTE C - Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti assimilati
Le modalità generali di compilazione della parte C sono inserite nell'appendice delle istruzioni del modello 770/2005 Semplificato; in questa sede, pertanto, s'illustrano soltanto i punti che presentano aspetti di novità rispetto al modello dell'anno scorso e, in alcuni casi, rispetto alle istruzioni stesse.

Sezione 1
Qualifica Assicurativa

I punti 1, 2, 3 del campo "Qualifica Assicurativa" devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali e assistenziali Inps.
Il punto 1 prevede l'inserimento di un codice corrispondente alla descrizione della qualifica professionale rivestita.
Relativamente al punto 2 ("Tempo pieno o parziale"), i codici L, N e R sono cessati; ora sussistono solo i codici F (tempo pieno) e P (tempo parziale).
Nel punto 3, riguardante il rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato, il codice D, utilizzato per identificare i lavoratori a tempo determinato, comprende anche i particolari tipi di rapporto derivanti dai contratti di inserimento.
Il punto 20 "Tipo rapporto" va compilato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.
E' in tale campo che va rilevato il bonus per posticipo pensionamento. A tal fine, la circolare Inps n. 104/2005 precisa che è stato istituito il nuovo codice 80 che si riferisce ai lavoratori esclusi dalla contribuzione Ivs ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 243/2004.
La circolare precisa, inoltre, che il codice 27, ancora presente nella tabella riportata nelle istruzioni in appendice al modello 770/ 2005, non è più in uso.

Per esporre il tipo di contratto di inserimento utilizzato per assumere nuovi dipendenti, contratto previsto dal Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003(1), la circolare 104/2005 elenca i seguenti nuovi codici, da utilizzare secondo il tipo di agevolazione contributiva spettante:
A0 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi dai benefici economici previsti dal Dlgs n. 276/2003
B1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
B2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
B3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
B4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
C1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
C2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
C3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
C4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
D1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
D2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40 per cento dei contributi prevista da Dlgs n. 276/2003
D3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
D4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
E1 - Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile, per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
E2 - Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile, per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
E3 - Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile, per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
E4 - Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile, per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
F1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
F2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
F3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003
F4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100 per cento dei contributi prevista dal Dlgs n. 276/2003.

Sezione 2
Retribuzioni particolari

Per questa sezione, è stato istituito il nuovo codice Y3 da indicare nel punto 26 con il significato di "Lavoratore Fondo volo in possesso al 31/12/1995 di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi che ha aderito ai fondi complementari"(2).
Poiché il codice Y3 non era previsto nelle istruzioni ministeriali, ma è stato introdotto dalla circolare n. 104/2005, è utile riportare l'elenco dei codici tipo retribuzione da utilizzare per il personale iscritto al Fondo volo:
X3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo al 31.12.1995, che alla stessa data può far valere un'anzianità pari o superiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione (codice DM10 X310 - X31P)
X3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo al 31.12.1995, che alla stessa data può far valere un'anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ma non ha aderito ai fondi complementari (codice DM10 X310 - X31P)
X3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione (codice DM10 X310 - X31P)
X3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un'anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ma non ha aderito ai fondi complementari (codice DM10 X310 - X31P)
Y3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo al 31.12.1995, che alla stessa data può far valere un'anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione e ha aderito ai fondi complementari ( codice DM10 X320 - X32P)
Y3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione e ha aderito ai fondi complementari (codice DM10 X320 - X32P)
Z3 - Lavoratore iscritto al Fondo volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 risulti privo di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione (codice DM10 Z310 - Z31P)

La circolare n. 104/2005 specifica che, solo per il tipo "Z3", non deve essere riportato alcun dato nel punto 34.

Sezione 3
Accredito di contribuzioni figurative

In corrispondenza dei dati relativi ai contributi dovuti è stata inserita, nel punto 55, la casella "Bonus" per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243. In questo punto deve essere riportato l'importo dell'incentivo (di norma al 32,70 per cento della retribuzione lorda) riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione, che va arrotondato all'unità di euro. In questo caso, nel punto 51 "trattenute per contribuzione a carico del lavoratore" non va indicato l'importo dell'8,89 per cento (Ivs). Si ricorda che nel punto 51 vanno riportati i contributi a carico del lavoratore trattenuti fino al periodo di competenza 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di bonus (quota datore di lavoro e quota lavoratore) di competenza novembre e dicembre 2004 vanno riportati nella casella 55.

Sezione 4
Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è dedicata alla certificazione dei compensi corrisposti, nell'anno 2004, ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata Inps, prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La circolare n. 104/2005 precisa che nel punto 58 relativo ai compensi corrisposti, tale importo va indicato nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 (per l'anno 2004 tale massimale era pari a 82.401 euro). La sezione non va, invece, compilata per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 326/2003.

NOTE
1. I cui profili sono illustrati dalla circolare Inps n. 51 del 2004.

2. Chiarimenti sul personale aderente al "fondo volo" per la pensione complementare sono contenuti nella circolare Inps n. 140 del 31/07/2003.

 
Annamaria Crisconio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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