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Art. 6 - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa finanziari. (D.Lgs. 446/97) |
Autore: Gbsoftware Srl - aggiornato il 10/09/2010 |
N° doc. 13030 |
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Articolo 6 - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari.
In vigore dal 25 giugno 2008
Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 82
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per
un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e
le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la
somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai
servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al
citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive
e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume la
differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive
dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei
provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi
dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle
raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque ammessa la
deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi
erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a
costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento
del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di
avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente dall'imputazione al conto economico. (1)
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista
l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei
soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile e' determinata
aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione
del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare. (1)
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(1) Ai sensi dell'art. 82, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni
di cui al presente comma, come modificato dal comma 3 del citato art.82, si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al
presente comma sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
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