Gli abbonamenti "a data libera" sono annullabili entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore, sempre che questi non abbia già beneficiato della relativa prestazione di spettacolo. Con la risoluzione n. 276/E del 2 ottobre, l'agenzia delle Entrate ha fatto, quindi, chiarezza sul problema dell'annullabilità di quella particolare tipologia di abbonamenti che consente allo spettatore di fruire, a sua scelta, di un numero prestabilito di eventi, in un determinato arco temporale (ad esempio, l'abbonamento che consente di assistere a tre spettacoli, a scelta dello spettatore, fra tutti quelli che l'organizzatore allestirà nel mese di settembre).
L'istante era dell'avviso che gli abbonamenti a data libera potessero essere annullati fino al giorno dell'ultimo evento utile per fruire interamente degli eventi acquistati con il titolo (ad esempio, se un abbonamento a data libera dà diritto ad assistere a tre spettacoli, a scelta dello spettatore, fra tutti quelli che un organizzatore allestisce nel mese di settembre, l'abbonamento sarà annullabile fino al giorno 28 dello stesso mese).
Il ragionamento dell'agenzia delle Entrate è partito dall'analisi dell'articolo 7 del decreto 13 luglio 2000, il quale prevede, al comma 1, che "il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento". In base al comma 2 dell'articolo 7 del medesimo decreto "il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1". Il successivo comma 3 stabilisce che "in caso di mancata effettuazione dell'evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte". La norma prevede, in sostanza, le ipotesi in cui è possibile annullare i titoli di accesso, nonché le procedure e i termini per l'annullamento dei medesimi titoli emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
L'agenzia delle Entrate ha quindi richiamato la circolare n. 165/2000, a riepilogo della disciplina, precisando che il titolo d'accesso può essere annullato:
- in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell'evento
- immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato
- entro i termini di versamento delle imposte qualora l'evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi.
Riprendendo poi i chiarimenti forniti con risoluzione n. 27/2007, l'Amministrazione ha precisato che la procedura di annullamento prevista dall'articolo 7 del decreto 13/7/2000 è applicabile sia all'ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione di spettacolo sia a quella di emissione dell'abbonamento. In particolare, riguardo all'ipotesi di emissione di un abbonamento, la citata risoluzione ha precisato che per quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento deve intendersi "il quinto giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l'abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo".
L'indirizzo interpretativo è stato seguito, quindi, anche per quanto concerne l'annullabilità dell'abbonamento "a data libera".
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