Accertamento parziale. Per niente di serie B.


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Accertamento parziale. Per niente di serie B.
Autore: Alberto Catania - aggiornato il 30/11/2007
N° doc. 4868
30 11 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Sentenza n. 21941 del 19 ottobre 2007

Accertamento parziale. Per niente di serie B

Non è subordinato alla particolare "semplicità" della segnalazione pervenuta
 
In tema di accertamento Iva, così come delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dello strumento dell'accertamento parziale è nella piena disponibilità degli uffici quando a questi ultimi pervenga una segnalazione della Guardia di finanza, che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere necessariamente subordinato a una particolare "semplicità" della segnalazione pervenuta.
E' il principale chiarimento arrivato con la sentenza n. 21941/2007 della Cassazione.

La Corte si è occupata, quindi, del corretto utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dello strumento dell'accertamento parziale, in merito a una indebita detrazione, per una violazione di carattere formale, dell'imposta assolta da un contribuente sull'acquisto di carburante per autotrazione.

Il fatto
Una società cooperativa aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale, in merito a un avviso di rettifica della dichiarazione a seguito di numerose contestazioni, riguardanti, tra l'altro, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, l'indebita detrazione d'imposta, l'omessa registrazione di operazioni imponibili e l'irregolare tenuta della contabilità.
Tra i vari motivi del ricorso, la società aveva sostenuto:
  • l'illegittimo utilizzo dello strumento dell'accertamento parziale, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 54, comma 5, del Dpr 633/72, avendo l'ufficio posto a base del suo accertamento un processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza al termine di una verifica fiscale di carattere generale, durata molti mesi e, quindi, sulla base di una compiuta indagine
  • la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 del Dpr 444/97, in merito all'asserita indebita detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto di carburante per autotrazione, rilevando che la mancanza di firma del gestore sulla schede di carburante, che costituisce violazione di carattere meramente formale, non incide sulla verità dei costi in questione, non impedendo perciò la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto.

La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto le predette censure infondate, accogliendo totalmente quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate nel controricorso.

L'articolo 54, comma 5, del Dpr 633/72, dispone, infatti, che gli uffici dell'agenzia delle Entrate - qualora da accessi, ispezioni o verifiche, da segnalazioni (effettuate dalla direzione centrale Accertamento, da una direzione regionale, da un ufficio dell'agenzia delle Entrate, da altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, da altre Pubbliche amministrazioni), oppure dai dati dell'Anagrafe tributaria, risultino elementi che consentano di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti - possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata.

In base a quanto la stessa Cassazione aveva affermato con la sentenza 11057/2006, sia pure con riferimento all'articolo 41-bis del Dpr 600/73, deve ritenersi che, come anticipato, anche in tema di accertamento dell'Iva, l'utilizzazione dello strumento dell'accertamento parziale, ai sensi del citato articolo 54, è nella piena disponibilità degli uffici quando a questi ultimi pervenga una segnalazione della Guardia di finanza, che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere necessariamente subordinato a una particolare "semplicità" della segnalazione pervenuta.

Riguardo invece al secondo motivo, c'è da premettere che la scheda carburante è un documento che può essere utilizzato dai titolari di partita Iva, nell'esercizio delle proprie attività, per poter usufruire della detrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle deduzioni fiscali sui redditi.
Al riguardo, l'articolo 2 del Dpr 444/97 dispone che, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente - oltre agli estremi di individuazione del veicolo - la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Tali dati possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.
Ai sensi del successivo articolo 3, l'addetto alla distribuzione di carburante è tenuto a indicare nella scheda, all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome, se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto.

Risulta, perciò, chiaro che la previsione dell'apposizione della firma sulla scheda da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione, avendo una funzione - definita dallo stesso legislatore - di "convalida" del rifornimento, costituisce elemento essenziale, senza il quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge. Si deve, del resto, considerare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto, le annotazioni, eseguite nei termini e con le modalità stabilite nei successivi articoli, sono sostitutive della fattura.

È corretto sostenere che la firma del gestore dell'impianto di distribuzione è elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta di cui alle schede di carburante: secondo la Cassazione, il legislatore ha inteso l'apposizione della firma del gestore come una "convalida del rifornimento" e, pertanto, essa costituisce elemento essenziale per la detrazione dell'imposta in base alle risultanze della scheda. La sua mancanza, quindi, non consente la detrazione dell'Iva sull'acquisto del carburante da parte dell'acquirente.

E' comunque detraibile l'imposta assolta sui servizi relativi agli autoveicoli d'impresa, quando le spese si riferiscono ad autoveicoli che costituiscono beni oggetto dell'attività propria dell'impresa: con l'introduzione dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), al Dpr 633/1972, sono detraibili le imposte, documentate, relative a pedaggi autostradali, riparazione e manutenzione di autoveicoli.

 
Alberto Catania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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