Accesso ai dati catastali per le Pa: ecco le regole - In Gazzetta il decreto 13 novembre 2007.


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Accesso ai dati catastali per le Pa: ecco le regole - In Gazzetta il decreto 13 novembre 2007.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 26/11/2007
N° doc. 4836
26 11 2007 - Edizione delle 16:00  
 
In Gazzetta il decreto 13 novembre 2007

Accesso ai dati catastali per le Pa: ecco le regole

Stabilite le condizioni tecniche ed economiche per la consultazione da parte delle altre amministrazioni degli archivi informativi del Territorio
 
Sono state definite, con il decreto 13 novembre 2007 del direttore dell'agenzia del Territorio 13 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 di sabato 24, le regole tecniche ed economiche con cui gli enti pubblici possono utilizzare le banche dati catastali. Ultima tappa di un percorso avviato dal "Codice dell'amministrazione digitale" (Dlgs 82/2005), che aveva posto le basi per la libera circolazione e fruizione delle informazioni catastali e aveva previsto la creazione di un Comitato - poi istituito dal Dpcm 30 agosto 2007 - con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione, la fruibilità e lo scambio dei dati territoriali. L'agenzia del Territorio, con la circolare 7/2006, aveva delineato provvisoriamente regole e modalità per la messa a disposizione dei database catastali.

In base al decreto 13/11/2007, le pubbliche amministrazioni, che hanno già la disponibilità di accesso ai servizi del Sistema pubblico di connettività e cooperazione , possono consultare gratuitamente le banche dati del Territorio, organizzate in sottosistemi informativi contenenti elementi di cartografia catastale e informazioni grafiche, censuarie e amministrative su fabbricati e terreni.

L'accesso (diretto o tramite un soggetto delegato) è consentito solo se necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione (il cui modello è contenuto nell'
allegato A del decreto), di durata quinquennale e tacitamente rinnovabile salvo disdetta da una delle parti tramite comunicazione, con almeno 90 giorni di preavviso.
L'ente deve, inoltre, comunicare le proprie informazioni identificative, l'ambito territoriale di competenza, i servizi di interesse e i dati identificativi degli utenti del sistema.

Le pubbliche amministrazioni che consultano le banche dati catastali hanno l'obbligo di conservare le informazioni acquisite secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal "Codice dell'amministrazione digitale" e dal "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", allegato al Codice della privacy. Gli enti devono, inoltre, utilizzare le informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di riutilizzazione delle informazioni catastali e non possono cederli a terzi.
Regioni, Province e Comuni si impegnano anche a garantire l'aggiornamento delle informazioni di cui sono titolari, attinenti con quelle contenute nel database del Territorio, assicurando, quindi, un effettivo interscambio informativo.

L'elenco dei servizi offerti dal Territorio a tutte le amministrazioni e quelli specifici per i soli Comuni è contenuto nell'
allegato B del decreto e viene aggiornato periodicamente dall'Agenzia e pubblicato sul sito. L'Agenzia offre ai propri utenti un servizio di assistenza sia on line sia tramite operatori specializzati, necessario per l'approfondimento dei servizi, l'aggiornamento sul loro stato e la soluzione delle problematiche più frequenti. Essa può, inoltre, variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle proprie esigenze istituzionali.

Il decreto si inserisce nel processo che porterà, tra l'altro, alla definitiva abrogazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici da parte dei contribuenti, avviato dalla legge 248/2006 (di conversione del Dl 223). L'obbligo, infatti, come stabilito dalla legge, dovrebbe sparire quando gli enti pubblici potranno consultare direttamente i dati catastali: dopo il provvedimento del 13 novembre, si attende adesso un ultimo decreto del Territorio, di concerto con il Comitato, che accerti l'effettivo accesso da parte delle Pa e, di conseguenza, la reale circolazione dei dati.

NOTE:
1) Il Spc è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione (Dl 42/2005).

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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