Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 2.


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Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 2.
Autore: M. V. Barazetti, I. La Candia e A. Santi - aggiornato il 20/11/2007
N° doc. 4805
20 11 2007 - Edizione delle 17:30  
 
Adempimenti fiscali

Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 2

Se la prima rata non supera i 103 euro, l’intero importo è versato alla scadenza della seconda
 
Acconti Irap
Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le medesime modalità previste per le imposte sui redditi, nel rispetto del principio generale in base al quale gli acconti Irap sono versati con le modalità e nei termini stabiliti per queste ultime.
Per i soggetti Ires, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 è dovuto nella misura del 100% dell’imposta risultante nella dichiarazione dei redditi per il 2006.
L’acconto è dovuto in due rate: la prima pari al 40%, la seconda pari al restante 60 per cento.
Il versamento dell’acconto è dovuto solo se l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente è almeno pari a 20,66 euro.
Se la prima rata di acconto è di importo non superiore a 103 euro, il versamento dell’intero acconto dovuto si effettua complessivamente alla scadenza della seconda rata.
L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta se i relativi importi spettanti a ciascuna Regione non superano 10,33 euro.
Anche con riferimento al versamento dell’acconto Irap, sono fatte salve le normative in materia di deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito, nonché in materia di aggregazioni aziendali.

Riduzione del cuneo fiscale
L’articolo 1, commi 266-269, della Finanziaria 2007 ha introdotto, in materia di Irap, novità riguardanti i costi e le spese ammesse in deduzione.
In particolare, i soggetti passivi Ires, le società di persone, nonché le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, le banche, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione – escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti – possono, nella determinazione della base imponibile Irap, dedurre:
  • un importo pari a 5.000 euro (elevato, in alternativa, a 10.000, nel caso di lavoratori impiegati in determinate Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), su base annua, per ogni lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta, ragguagliato ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta (secondo l’attuale formulazione del disegno di legge finanziaria 2008, tali misure potrebbero essere ridotte, rispettivamente, a 4.600 euro e a 9.200 euro)
  • i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Tali deduzioni spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

In alternativa, ai sopra menzionati soggetti, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a 400mila euro, è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile pari a 2.000 euro (secondo l’attuale formulazione del Ddl Finanziaria 2008, tale misura potrebbe essere ridotta a 1.850 euro) per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di cinque.
La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta.
Per ciascun dipendente, l’importo delle sopra richiamate deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese posti a carico del datore di lavoro.
Nella determinazione dell’acconto Irap relativo al periodo di imposta in corso al 1° febbraio 2007, il contribuente ha la facoltà di assumere, quale imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le deduzioni sopra menzionate.
Analogamente, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, il contribuente potrà determinare l’acconto dovuto sulla base della minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni sopra commentate, senza tenere conto delle limitazioni temporali alla deducibilità prima menzionate.

Sono, altresì, ammesse in deduzione le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

L’applicazione di alcune delle deduzioni sopra menzionate sono tra loro alternative. Ne deriva che il contribuente, al fine di determinare la tipologia di deduzione da applicare, deve operare un calcolo di convenienza per stabilire la misura maggiormente vantaggiosa nel suo caso.

Infine, al fine della determinazione dell’ammontare del debito Irap, si ricorda che è prevista una deduzione forfetaria della base imponibile, qualora questa sia inferiore a certi limiti.
La deduzione si applica nella misura dei seguenti importi:



(secondo l’attuale formulazione del Ddl Finanziaria 2008, le deduzioni in parola potrebbero essere ridotte, rispettivamente, a 7.350, 5.500, 3.700 e 1.850 euro).

Determinazione degli acconti su base revisionale
L’acconto delle imposte Ires e Irap per l’esercizio in corso può essere calcolato su base previsionale, ossia sulla base dell’imposta che si prevede di versare per l’anno di competenza (2007).
Pertanto, l’acconto su base previsionale potrà essere inferiore all’imposta dovuta per l’anno precedente, ovvero nullo. Se però risulta inferiore a quanto dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata, maggiorata degli interessi.

Casi particolari
Nella determinazione delle imposte per il 2007 dovranno essere prese in considerazione alcune normative particolari. Tra queste menzioniamo quelle riguardanti:
- il consolidato fiscale nazionale e mondiale
- la trasparenza fiscale
- le imprese controllate estere - Controlled foreign companies (Cfc)
- le imprese collegate estere.

Consolidato fiscale nazionale e mondiale
In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società ovvero l’ente consolidante.
Con particolare riferimento al consolidato nazionale, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Tuir, per il primo esercizio, la determinazione dell’acconto dovuto dalla società controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti relativi al periodo precedente delle società incluse nel perimetro di consolidamento.
Incidentalmente, ricordiamo che la circolare 60/E2007 ha fornito chiarimenti in merito al procedimento di accertamento e di accertamento con adesione nei confronti dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale. In particolare, è stato precisato che l'accertamento nel consolidato deve evidenziare l'imposta "teorica" ascrivibile alla società consolidata, in aderenza al principio di responsabilità solidale.

Trasparenza fiscale
In caso di esercizio dell’opzione triennale per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir), l’obbligo in tema di acconti permane anche in capo alla società partecipata solamente nel primo esercizio di efficacia dell’opzione; ove venga scelto il criterio previsionale, si deve far riferimento all’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’esercizio dell’opzione (articolo 9, Dm 23/4/2004).
L’acconto va imputato ai soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili.
Qualora, nel corso del triennio di validità dell’opzione, vengano meno le condizioni per l’esercizio della medesima:

  • la società partecipata dovrà versare la quota di acconto da determinare sulla base del proprio reddito
  • le società partecipanti dovranno ricalcolare l’acconto dovuto senza tener conto degli utili o delle perdite derivanti dalla società partecipata.

Imprese controllate estere - Controlled foreign companies (Cfc)
La disciplina delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir) prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero controllato, residente o localizzato in uno Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato, ai soggetti controllanti residenti, proporzionalmente alle partecipazioni da essi detenute.
Pertanto, i soggetti detentori di partecipazioni in imprese controllate estere devono determinare le imposte dovute considerando anche i redditi prodotti da queste ultime e imputati per “trasparenza” ai soggetti controllanti residenti.
Con riferimento alle modalità di determinazione dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in imprese controllate estere, redditi da assoggettare a tassazione separata, nel quadro RM del modello Unico - Società di capitali 2007, con aliquota media non inferiore al 27%, le relative istruzioni prevedono che l’acconto vada determinato autonomamente rispetto a quello per i redditi assoggettati in via ordinaria a Ires.

Imprese collegate estere
La disciplina delle imprese collegate estere (Dm 268/2006) prevede che i redditi prodotti da imprese, società, ovvero enti, residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, sono imputati ai soggetti passivi Ires, alle società di persone, nonché alle persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa, residenti in Italia.
Tale effetto si determina a condizione che detti soggetti detengano, direttamente o indirettamente – anche tramite società fiduciarie o per interposta persona –, una partecipazione agli utili delle imprese, società o enti residenti in Paesi black list, non inferiore al 20%, ovvero al 10% in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
Il reddito dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato viene imputato in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti in Italia.
Tale reddito è rappresentato dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito determinato induttivamente sulla base di coefficienti di rendimento (1%, 4% e 15%) riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale.
Anche in tale ipotesi, il reddito del soggetto non residente deve essere assoggettato a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, con l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto comunque non inferiore al 27 per cento.

2 – continua. La prima puntata è su FISCOoggi di lunedì 19

 
M. V. Barazetti, I. La Candia e A. Santi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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