Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 3.


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Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 3.
Autore: M. V. Barazetti, I. La Candia e A. Santi - aggiornato il 21/11/2007
N° doc. 4810
21 11 2007 - Edizione delle 16:45  
 
Adempimenti fiscali

Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 3

I titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche
 
Versamento tramite modello di pagamento F24
I versamenti delle imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, delle imposte sostitutive e dell’Iva, nonché dei contributi previdenziali e dei premi Inail, sono eseguiti mediante il modello di pagamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono tenuti a eseguire i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali dovuti esclusivamente mediante modalità telematiche, anche per mezzo di intermediari.

Gli importi delle imposte emergenti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come scaturiscono dalla dichiarazione stessa. Se l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato come, ad esempio, per la determinazione degli acconti e dei pagamenti a rate, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (l’arrotondamento avviene per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5).

I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, oltre che barrare l’apposita casella posta in alto a destra del modello F24, devono indicare, nella colonna “Anno di riferimento”, il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici tributo dei saldi e degli acconti.
Le attestazioni dei versamenti devono essere conservate sino alla scadenza dei termini validi per l’accertamento ed esibiti ovvero trasmesse se richieste dall’ufficio competente.

La circolare 30/E/2006 ha chiarito che possono continuare a servirsi dell'F24 cartaceo, tra gli altri:
  • i contribuenti destinatari di F24 predeterminati (modelli di pagamento precompilati di pertinenza Inps) che, senza ulteriori integrazioni, intendano eseguire il relativo versamento
  • i contribuenti beneficiari di crediti agevolati (crediti di imposta) fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione
  • chi è impossibilitato a utilizzare conti correnti a seguito di inibizione per cause oggettive, ad esempio i protestati e i curatori fallimentari
  • gli eredi di titolari di partita Iva, con esclusivo riferimento agli adempimenti concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius
  • i soggetti che hanno cessato la propria attività e abbiano, conseguentemente, chiuso la partita Iva, per i versamenti di imposte, contributi e premi inerenti all’attività cessata
  • l’imprenditore individuale che abbia dato in affitto l’unica azienda, essendo la partita Iva dello stesso sospesa.

L’obbligo di versamento telematico delle imposte riguarda anche i soggetti non residenti in Italia identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972). Essi possono eseguire i versamenti con bonifico attraverso il sistema di pagamento Target.

Compensazione
Il contribuente può scegliere se utilizzare gli importi che risultano a credito in compensazione, ovvero chiederne il rimborso.
In particolare, il contribuente ha la facoltà di effettuare, utilizzando il modello F24, la compensazione tra crediti e debiti nei confronti di diversi enti impositori, quali Stato, Regioni, Inail, Inps, Enpals, risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Possono avvalersi della facoltà di compensare anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata.
Il modello F24 deve essere presentato per tutte le compensazioni orizzontali (tra diversi tributi) effettuate ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, anche se non comportano alcun versamento, in modo tale da consentire a tutti gli enti creditori di venire a conoscenza delle compensazioni operate.
Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili con altri tributi o contributi in modo orizzontale, è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso o portata in compensazione nell’anno solare successivo, mediante indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi.
L’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta (compensazione verticale) non ha rilievo ai fini del citato limite, anche se la compensazione è effettuata mediante F24.
Il contribuente che opta per la compensazione può scegliere qualsiasi tipo di compensazione, senza alcun vincolo di priorità, orizzontale o verticale.

Cessione dei crediti nell’ambito del gruppo
Le eccedenze Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società, ovvero ente, appartenenti allo stesso gruppo, senza l’osservanza delle ordinarie formalità.
Il credito Ires è cedibile all’interno del gruppo senza alcun limite e può essere utilizzato per i versamenti Ires, anche in acconto; pertanto, per la parte eccedente, il credito può essere chiesto a rimborso o compensato in modo orizzontale.
La cessione è efficace a condizione che il cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi al quadro CK ("Cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo") i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di questi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione del cedente, ma può utilizzare in compensazione tale credito fin dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Inoltre, il cessionario nella prima dichiarazione dei redditi presentata dalla data di cessione del credito deve indicare i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni e, distintamente, la parte di credito utilizzata per i versamenti e la parte non ancora utilizzata. Nelle successive dichiarazioni dovrà indicare la parte di credito utilizzata e l’ulteriore parte non utilizzata.

Consolidato nazionale
La circolare 35/E/2005 ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina relativa al consolidato nazionale, con particolare riguardo alla cessione delle eccedenze Ires emerse in sede di redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato e al modo in cui deve essere considerato il limite massimo annuo di 516.456,90 euro.
Con riferimento al primo aspetto, la società consolidante potrà cedere le eccedenze Ires sia ai soggetti che rientrano nell’ambito della nozione di gruppo fornita dall'articolo 43-ter, comma 4, del Dpr 602/1973, sia ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.
La società consolidante potrà utilizzare i crediti di imposta ricevuti anche oltre il limite di 516.456,90 euro, "in quanto la verifica di tale limite - operata in capo a ciascuna delle singole società aderenti al consolidato - assorbe quella da effettuare in capo alla società consolidante".

Errori nel modello di pagamento F24
Nel caso in cui il contribuente compili in modo errato il modello di pagamento F24 con riferimento ai dati identificativi del soggetto che versa ovvero all’imputazione della somma versata, può effettuare la correzione degli errori presentando direttamente a un ufficio locale dell’agenzia delle Entrate un’apposita istanza, illustrando i dati erroneamente indicati (circolare 5/E/2002).
É possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni-Enti locali” relativi a codice fiscale, periodo di riferimento, codice tributo, suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.

3 – fine. Le prime due puntate sono state pubblicate lunedì 19 e martedì 20

 
M. V. Barazetti, I. La Candia e A. Santi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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