Acconti tra vecchie e nuove regole (4).


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Acconti tra vecchie e nuove regole (4).
Autore: A. Santi, I. La Candia e M. V. Barazzetti - aggiornato il 13/06/2007
N° doc. 3490
13 06 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Adempimenti fiscali

Acconti tra vecchie e nuove regole (4)

Compensazione e rimborso, le alternative del contribuente per gli importi a credito
 
Compensazione
Il contribuente può scegliere se utilizzare gli importi che risultano a credito in compensazione, ovvero chiederne il rimborso.
In particolare, il contribuente ha la facoltà di effettuare, utilizzando il modello di pagamento F24, la compensazione tra crediti e debiti nei confronti di diversi enti impositori, quali Stato, Regioni, Inail, Inps, Enpals, risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Possono avvalersi della facoltà di compensare anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata.

I crediti risultanti dal quadro RX - Compensazioni-Rimborsi del modello Unico Società di capitali 2007, possono essere compensati a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il modello F24 deve essere presentato per tutte le compensazioni orizzontali (tra diversi tributi), effettuate ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs del 9 luglio 1997, n. 241, anche se non comportano alcun versamento, in modo tale da consentire a tutti gli enti creditori di venire a conoscenza delle compensazioni operate.
Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili con altri tributi o contributi in modo orizzontale, è di 516.456,90 euro(1) per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso o portata in compensazione nell'anno solare successivo, mediante indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi.
L'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta, cosiddetta compensazione verticale, non ha rilievo ai fini del limite massimo di 516.456,90 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.
Il contribuente che opta per la compensazione può scegliere qualsiasi tipo di compensazione, senza alcun vincolo di priorità, orizzontale o verticale.

Si ricorda che l'articolo 1, commi 30 e 31, della Finanziaria 2007, al fine di potere operare compensazioni di importo superiore a 10mila euro, ha previsto l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno antecedente quello della compensazione stessa, l'importo e la tipologia dei crediti che si intendono utilizzare.
L'Agenzia delle entrate potrà fornire una riposta entro il terzo giorno successivo a quello dell'invio. In assenza della stessa, sarà comunque valido il principio del silenzio-assenso.
Le specifiche modalità di attuazione dell'adempimento in parola saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, a oggi non ancora emanato.

Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo
Le eccedenze Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società, ovvero ente, appartenenti allo stesso gruppo, senza l'osservanza delle ordinarie formalità.
La cessione può riguardare anche una sola parte dell'eccedenza Ires, mentre la restante quota può essere compensata, portata in diminuzione dell'imposta dei successivi esercizi e/o chiesta a rimborso.

La cessione è efficace a condizione che il cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi al quadro CK - cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo - i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di questi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione del cedente, ma può utilizzare in compensazione tale credito fin dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
A sua volta, il cessionario, nella prima dichiarazione dei redditi presentata dalla data di cessione del credito, deve indicare i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni e, distintamente, la parte di credito utilizzata per i versamenti e la parte non ancora utilizzata.
Nelle successive dichiarazioni dovrà indicare la parte di credito utilizzata e l'ulteriore parte non utilizzata.

Il credito Ires è cedibile all'interno del gruppo senza alcun limite e può essere utilizzato per i versamenti Ires, anche in acconto; pertanto, per la parte eccedente, il credito può essere chiesto a rimborso o compensato in modo orizzontale.

Consolidato fiscale nazionale
L'Amministrazione finanziaria(2), ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina relativa al consolidato fiscale nazionale, con particolare riguardo:
  • alla cessione delle eccedenze Ires emerse in sede di redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato
  • al modo in cui deve essere considerato il limite massimo annuo di 516.456,90 euro previsto per le compensazioni operate ai sensi del Dlgs n. 241/1997.

Con riferimento al primo aspetto, la società consolidante potrà cedere, ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr del 29 settembre 1973, n. 602(3), le eccedenze Ires in parola sia ai soggetti che rientrano nell'ambito della nozione di gruppo fornita dal comma 4 dell'articolo 43-ter citato sia ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.
Inoltre, il credito ceduto deve essere riportato per il suo complessivo ammontare nel rigo CN 22 del modello CNM 2007(4), mentre gli estremi dei soggetti cessionari, nonché gli importi oggetto di cessione a ciascuno di essi, devono essere indicati nella sezione II del quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo del modello CNM 2007.

La società consolidante potrà utilizzare i crediti di imposta ricevuti anche oltre il limite di 516.456,90 euro, "in quanto la verifica di tale limite - operata in capo a ciascuna delle singole società aderenti al consolidato - assorbe quella da effettuare in capo alla società consolidante"(5).

Errori nel modello di pagamento F24
Nel caso in cui il contribuente compili in modo errato l'F24 con riferimento ai dati identificativi del soggetto che versa, ovvero all'imputazione della somma versata, può effettuare la correzione degli errori presentando direttamente a un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate un'apposita istanza, illustrando i dati erroneamente indicati(6).

E' possibile, quindi, correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni-Enti locali" relativi a:

  • codice fiscale
  • periodo di riferimento
  • codice tributo
  • suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Si osserva che, in base a quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, non sono irrogate sanzioni nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d'imposta; gli errori sanabili si configurano, quindi, come violazioni meramente formali.
Non sono, altresì, punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, nonché sul versamento del tributo.

4 - fine. Le prime tre puntate sono state pubblicate venerdì 8, lunedì 11 e martedì 12

NOTE:
1) Cfr. articolo 34, comma 1, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il limite di cui all'articolo 25, comma 2, del Dlgs n. 241/1997. Tale ammontare rappresenta anche il limite massimo dei crediti rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

2) Cfr circolare del 18 luglio 2005, n. 35/E.

3) L'articolo 43-ter, comma 4, del Dpr del 29 settembre 1973, n. 602, dispone che "agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti".

4) Cfr modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

5) Cfr circolare n. 35/2005.

6) Cfr circolare 21 gennaio 2002, n. 5/E.

 
A. Santi, I. La Candia e M. V. Barazzetti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware