Acquisti di beni e Iva, se la regola si scontra con l eccezione


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Acquisti di beni e Iva, se la regola si scontra con l eccezione
Autore: Fisco Oggi - Salvatore Sardella - aggiornato il 27/04/2009
N° doc. 10922

Acquisti di beni e Iva, se la regola si scontra con l'eccezione

La Corte di Giustizia ha affrontato una questione pregiudiziale proposta dai giudici ungheresi
La Corte di Giustizia si è pronunziata di recente su una questione pregiudiziale proposta dai giudici ungheresi. Oggetto del pronunciamento degli eurogiudici l'esercizio del diritto alla detrazione per beni e servizi acquistati da parte di soggetti Iva per limitazioni imposte dalla normativa nazionale. La questione, infatti, è sorta con riferimento alla corretta interpretazione dell'articolo 17, n. 2 e 6, della sesta direttiva Ce n. 388 del 1977 relativamente alla normativa ungherese. La norma ungherese dispone la parziale detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di beni strumentali, per i quali è prevista una sovvenzione, limitatamente alla quota-parte dell'acquisto che non sia coperta da sovvenzione pubblica. L'ipotesi disciplinata dal legislatore nazionale ungherese prevede una ipotesi applicabile a tutti gli acquisti indistintamente che, apparentemente, mal si concilia con il sistema previsto dall'articolo 17 della sesta direttiva in materia di limitazioni alla detrazione dell'Iva.
La normativa di riferimento
L'articolo 17, comma 2, della sesta direttiva Ce dispone: "Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo e' autorizzato a dedurre dall'imposta di cui e' debitore: a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del Paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo; b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni importati all'interno del paese; c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 6, d) l'imposta sul valore aggiunto dovuta a sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a)".
Il successivo comma 6, invece, fa salva la facoltà per le istituzioni comunitarie di prevedere determinate tipologie di spese che non danno diritto alla detrazione dell'imposta, ferma restando l'indetraibilità delle spese c.d. "suntuarie, di divertimento o di rappresentanza"
La legge ungherese in materia di imposta sul valore aggiunto del 1992 dispone invece, secondo un criterio generale che non tiene conto della tipologia del bene o servizio acquistati c.d. "a monte",  che: "in caso di sovvenzioni ottenute per acquistare determinati beni, esercitare il diritto a detrazione solo relativamente all'acquisto di cui trattasi e per un importo massimo pari alla parte non sovvenzionata". La norma, abrogata a partire dal 1° gennaio 2006, era tuttavia applicabile alle operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere fino al 31 dicembre 2005. Poiché la norma nazionale ungherese prevede un caso di indetraibilità non espressamente previsto dalla direttiva comunitaria, sorge il problema della compatibilità con quest'ultima.
La decisione della Corte
La Corte di Giustizia, nell'inquadrare la descritta questione nell'ambito del diritto comunitario, ha ritenuto che la normativa ungherese non è compatibile con l'articolo 17, commi 2 e 6, della direttiva n. 388/77/CE nella misura in cui, prevedendo un pro rata di detrazione dell'Iva che riguarda tutti gli acquisti effettuati dal soggetto che fruisce di agevolazioni, indistintamente, si pone in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti, considerato che la detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti è la regola generale, del tutto compatibile con la finalità del tributo che è quella di incidere economicamente sul solo consumatore finale del bene o servizio, qualunque limitazione al riguardo è l'eccezione. Pertanto, ogni caso di indetraibilità posto dalla normativa nazionale e non espressamente previsto dalla normativa comunitaria è incompatibile con quest'ultima, data altresì la necessità di armonizzare detta disciplina in tutti gli Stati membri ai fini della tutela dell'equilibrio della concorrenza. In proposito, la Corte osserva che in base ai principi comuni sull'imposta sul valore aggiunto, il diritto alla detrazione sorge per le operazioni effettuate "a monte" per acquisti di beni e servizi impiegati nella produzione di beni e servizi che a loro volta sono soggetti al tributo. E' noto, infatti, che la regola dell'indetraibilità riguarda gli acquisti a monte per l'effettuazione di operazioni per le quali il tributo non è dovuto. Al di fuori di simili casi, ulteriori limitazioni sono in contrasto con il diritto comunitario.
 
Salvatore Sardella - pubblicato il 27/04/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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