Acquisto auto agevolato per ogni disabile a carico.


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Acquisto auto agevolato per ogni disabile a carico.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 19/05/2006
N° doc. 1525
19 05 2006 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 66/E del 16/5/2006

Acquisto auto agevolato per ogni disabile a carico

I benefici fiscali spettano per ciascun portare di handicap, anche nel corso dello stesso quadriennio
 
La risoluzione n. 66/E del 16 maggio chiarisce definitivamente che l’agevolazione prevista per l’acquisto di autovetture spetta per ogni singolo soggetto svantaggiato, nel caso in cui gli stessi siano fiscalmente a carico.

Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 97/1986 previde l’aliquota agevolata Iva per l’acquisto di determinati veicoli “adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotte in serie...”. Nel comma 2 veniva, peraltro, stabilito che l’agevolazione in questione poteva essere applicata anche ai successivi acquisti di veicoli del medesimo tipo, a condizione che fossero “trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto o della importazione precedente”. Sussistevano, inoltre, altre prescrizioni che potevano eventualmente costituire elemento ostativo al riconoscimento dell’agevolazione.

Successivamente alla suddetta disposizione, l’articolo 8 della legge 449/1997 introdusse la possibilità di fruire di una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto, per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 104/92. In tale occasione, venne anche specificato che la detrazione spettava una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non fosse stato cancellato dall’apposito Pubblico registro, oppure risultasse rubato e non ritrovato, ipotesi questa in cui veniva, comunque, riconosciuto un limite di spesa di 18.075,99 euro, al lordo dell’eventuale rimborso assicurativo.

Con il comma 2 dell’articolo 8 venne, inoltre, consentita la detrazione ai fini Irpef a chi avesse a carico i soggetti sopra indicati, mentre il successivo comma 4 stabilì l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione degli atti di natura traslativa aventi a oggetto l’acquisto dei veicoli (nonché di motoveicoli) da parte dei soggetti in questione. Infine, il comma 1 dell’articolo 50, legge 342/2000, riconobbe l’aliquota agevolata Iva, non solo ai citati soggetti svantaggiati, ma anche “ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”.

I veicoli oggetto dell’agevolazione sono quelli individuati dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), Dlgs 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. Ricordiamo, altresì, che l’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000 estese le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 449/1997, anche “ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicoli”.

In relazione alla fruizione per i familiari a carico, la risoluzione n. 66/E del 16 maggio ha precisato, tuttavia, che laddove vi siano più disabili a carico di uno stesso soggetto, questo può fruire dei benefici sopra riepilogati per ogni singolo soggetto svantaggiato, anche nello stesso quadriennio.
Tale assunto, peraltro, risulta conforme a quanto già sostenuto con la precedente risoluzione 169 del 4/6/2002, con cui fu evidenziato il principio che l’agevolazione era di natura “oggettiva”, con riferimento allo stato del soggetto, prescindendo dal fatto che il veicolo acquistato fosse intestato al soggetto svantaggiato ovvero a chi ne sopporta l’onere ai fini reddituali.
 
Alfonso Russo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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